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PREMESSA: con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in vigore dal 30.3.2023 (salve specifiche disposizioni) è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO (art. 1): il D.Lgs. 10.3.2023, n. 24, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o della UE che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (co. 1).

Per contro, le disposizioni del decreto non si applicano:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono solo ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti della UE o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti della UE indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, salvo che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente della UE (co. 2).

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni nazionali o UE in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali (co. 3).

Resta altresì ferma l’applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del CSM, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all’ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al R.D. 18.6.1931, n. 773, recante il TULPS. Resta altresì ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all’art. 28 della legge 20.5.1970, n. 300 (co. 4).

DEFINIZIONI (art. 2): 1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti della UE o nazionali indicati nell’allegato al decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti della UE indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 325 del Trattato sul funzionamento della UE specificati nel diritto derivato pertinente della UE;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, par. 2, del Trattato sul funzionamento della UE, comprese le violazioni delle norme della UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’art. 3, co. 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all’articolo 4;

e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all’articolo 7;

f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;

h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, co- 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;

l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

n) «seguito»: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

p) «soggetti del settore pubblico»: le PA di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’art. 3, co. 1, lettera d), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, come definite, rispettivamente, dall’art. 2, co. 1, lettere m) e o), del D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, anche se quotate;

q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

1) hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

2) rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di dipendenti di cui al numero 1);

3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

 

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO (art. 3): per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai co. 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all’art. 2, co. 1, lettera a) (co. 1).

2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) per i soggetti di cui all’art. 2, co. 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai co. 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all’art. 2, co. 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6);

b) per i soggetti di cui all’art. 2, co. 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai co. 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all’art. 2, co.1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell’ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di cui all’articolo 2, co. 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6) (co. 2).

Salvo quanto previsto nei co. 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all’autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo:

a) i dipendenti delle PA di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all’art. 3 di tale decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;

b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, inclusi i lavoratori il cui rapporto è disciplinato ex D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, o ex art. 54-bis D.L. 24.4.2017, n. 50 (legge 21.6.2017, n. 96);

d) i lavoratori autonomi, inclusi quelli indicati al capo I della L. 22.5.2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 cod. proc. civ. e all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato (co. 3).

La tutela delle persone segnalanti di cui al co. 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi: a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; b) durante il periodo di prova; c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso (co. 4).

Fermo quanto previsto nell’art. 17, co. 2 e 3, le misure di protezione del capo III, si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone (co. 5).

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA (art. 4): i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le OO.SS. di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, ex art. 6, co. 1, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto (co. 1).

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, o è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato (co. 2).

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole (co. 3).

I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione (co. 4).

I soggetti del settore pubblico cui è fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’art. 1, co. 7, L. 6.11.2012, n. 190, affidano a quest’ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al co. 4, la gestione del canale di segnalazione interna (co. 5).

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei co. 2, 4 e 5 è trasmessa, entro 6 giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante (co. 6).

GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA (ART. 5): nell’ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l’ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiederle, se necessario, integrazioni;

c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

d) forniscono riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;

e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all’art. 3, co. 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

CONDIZIONI PER EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE ESTERNA (ART. 6): la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’art. 4;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’art. 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA (art. 7): l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione è effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, cui viene in ogni caso trasmessa senza ritardo (co. 1).

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica o in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole (co. 2).

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall’ANAC è trasmessa a quest’ultima, entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante (co. 3).

ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ANAC (art. 8): l’ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:

a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull’uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione ex capo III (Misure di protezione);

b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l’ANAC ritenga che l’avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell’identità della persona segnalante;

c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;

d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

e) svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;

f) dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;

g) comunicare alla persona segnalante l’esito finale, che può consistere anche nell’archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui al co. 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa (co. 1).

L’ANAC dispone, inoltre, l’invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi della UE, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell’avvenuto rinvio. L’autorità amministrativa competente svolge l’attività di cui al co. 1, lettere c), d), e), f) e g) e garantisce, anche con ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione (co. 2).

L’ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni: a) il numero di segnalazioni esterne ricevute; b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito; c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell’esito dei procedimenti di cui alla lettera b) (co. 3).

In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l’ANAC può trattare prima le segnalazioni esterne che hanno a oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell’interesse pubblico o la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto della UE (co. 4).

L’ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione (co. 5).

INFORMAZIONI PUBBLICATE SUL SITO ISTITUZIONALE ANAC (art. 9): l’ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile e accessibile, queste informazioni:

a) l’illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III;

b) i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l’indirizzo e-mail, ordinario e PEC;

c) le istruzioni sull’uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;

d) l’illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal decreto, dagli artt. 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall’art. 10 del D.Lgs. 18.5.2018, n. 51, e dall’art. 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.10.2018;

e) le modalità con le quali può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l’ANAC può dare ad una segnalazione esterna;

f) l’elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell’art. 18, co.1, convenzioni con l’ANAC, nonché i loro contatti.

LINEE GUIDA (art. 10): l’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta le linee guida (cfr. delibera ANAC 12.7.2023, n. 311) relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne: tali linee guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione (co. 1). L’ANAC riesamina periodicamente, almeno 1 volta ogni 3 anni, le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle segnalazioni e le adegua, ove necessario, alla luce della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti per le segnalazioni esterne nell’ambito dell’Unione europea (co. 2).

DISPOSIZIONE RELATIVA A PERSONALE ANAC E PIATTAFORMA INFORMATICA (art. 11): per avviare un’azione di rafforzamento delle strutture coinvolte e di assicurare un presidio costante delle procedure e delle attività delineate dal presente decreto, la dotazione organica dell’ANAC è integrata di complessive 22 unità di personale, di cui 18 unità del ruolo dei funzionari e 4 unità del ruolo degli operativi, da inquadrare al livello iniziale delle rispettive fasce retributive secondo quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale dell’ANAC.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA (art. 12): le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (co. 1).

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (co. 2).

Nell’ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale (co. 3).

Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria (co. 4).

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità (co. 5).

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al co. 5, 2° periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al co. 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta (co. 6).

I soggetti del settore pubblico e privato, l’ANAC, nonché le autorità amministrative cui l’ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l’identità delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle stesse garanzie previste a favore della persona segnalante (co. 7).

La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 7.81990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 (co. 8).

Ferma la previsione dei co. 1-8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti (co. 9).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13): ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, va effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e del D.Lgs. 18.5.2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi della UE è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 (co. 1).

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente (co. 2). I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’art. 2-undecies del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (co. 3).

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all’art. 4, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi di cui agli artt. 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell’art. 11 del citato D.Lgs. n. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati (co. 4).

I soggetti del settore pubblico e privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell’art. 4, co. 4, determinano in modo trasparente, con un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ex art. 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell’art. 23 del D.Lgs. n. 51/2018 (co. 5).

I soggetti di cui all’art. 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell’art. 18 del D.Lgs. n. 51/2018 (co. 6).

 

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI (art. 14): le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 12 del presente decreto e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, co. 1, lettera e), del D.Lgs. n. 51/2018 (co. 1).

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione (co. 2).

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione (co. 3).

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione (co. 4).

 

DIVULGAZIONI PUBBLICHE (art. 15): la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni, ossia se la persona segnalante ha:

a) previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli artt. 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa (co. 1).

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia (co. 2).

 

CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE (art. 16): le misure di protezione previste nel capo III si applicano alle persone di cui all’art. 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di cui all’art. 1;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II (co. 1).

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione (co. 2).

Salvo quanto previsto dall’art. 20, quando è accertata, anche con sentenza di 1° grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare (co. 3).

La disposizione del presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti della UE, in conformità alle condizioni ex art. 6 (co. 4).

 

DIVIETO DI RITORSIONE (art. 17): gli enti o le persone di cui all’art. 3 non possono subire alcuna ritorsione (co. 1).

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all’art. 3, co. 1-4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere (co. 2).

In caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dalle persone di cui all’art. 3, co. 1-4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile (co. 3).

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all’art. 2, co. 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;

e) le note di merito negative o le referenze negative;

f) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;

h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

n) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;

o) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

p) l’annullamento di una licenza o di un permesso;

q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici (co. 4).

MISURE DI SOSTEGNO (art. 18): è istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno; tale elenco, pubblicato sul sito ANAC, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei loro statuti, le attività di cui all’art. 5, co. 1, lettere v) e w), D.Lgs. 3.7.2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC (co. 1).

Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al co. 1 consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato (co. 2).

L’autorità giudiziaria ovvero l’autorità amministrativa cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all’ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all’autorità giudiziaria, si osservano le forme ex agli artt. 210 ss. cod. proc. civ., nonché ex art. 63, co. 2, del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al D.Lgs. 2.7.2010, n. 104 (co. 3).

 

PROTEZIONE DALLE RITORSIONI (art. 19): gli enti e le persone di cui all’art. 3 possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l’ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l’ANAC informa l’INL, per i provvedimenti di propria competenza (co. 1).

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all’accertamento delle ritorsioni, l’ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’INL, ferma restando l’esclusiva competenza dell’ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l’ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell’art. 15 della L. 7.8.1990, n. 241, con l’Ispettorato della funzione pubblica e con l’INL (co. 2).

Gli atti assunti in violazione dell’art. 17 sono nulli. Le persone di cui all’art. 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ex art. 18 della L. 20.5.1970, n. 300 o ex art. 2 del D.Lgs. 4.3.2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore (co. 3).

L’autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l’ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell’art. 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo (co. 4).

 

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ (art. 20): non è punibile l’ente o la persona di cui all’art. 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello di cui all’art. 1, co.3, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell’articolo 16 (co. 1). Quando ricorrono le ipotesi di cui al co. 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa (co. 2).

Salvo che il fatto costituisca reato, l’ente o la persona di cui all’art. 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse (co. 3). In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione (co. 4).

 

SANZIONI (art. 21): fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all’art. 16, co. 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile (co. 1).

I soggetti del settore privato di cui all’art. 2, co. 1, lettera q), n. 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettera e), del decreto n. 231/2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al co. 1 (co. 2).

 

RINUNCE E TRANSAZIONI (art. 22): le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all’articolo 2113, co. 4, cod. civ.

 

ABROGAZIONI DI NORME (art. 23): sono abrogate le seguenti disposizioni: art. 54-bis D.Lgs. 30.3.2001 n. 165; art. 6, co. 2-ter e 2-quater, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231; art. 3 legge 30.11.2017, n. 179.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO (art. 24): le disposizioni del decreto hanno effetto dal 15.7.2023. Alle segnalazioni o alle denunce all’autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14.7.2023, continuano ad applicarsi le disposizioni ex art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, art. 6, co. 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.Lgs. n. 231/2001 e art. 3 legge n. 179/2017 (co. 1). Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di dipendenti, con contratti a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto dal 17.12.2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l’art. 6, co. 2-bis, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 231/2001, nella formulazione vigente fino all’entrata in vigore di questo decreto (co. 2).

Modifiche ad altre disposizioni normative
Art. 24, co. 3 L’articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 è sostituito dal seguente:

Art. 4. – Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o conseguente all’esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, è nullo.

Art. 24, co. 4 All’art. 2-undecies, co. 1, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) alla riservatezza dell’identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.10.2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli artt. 52-bis e 52-ter del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, o ex artt. 4-undecies e 4-duodecies del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58”;

Art. 24, co. 5 All’art. 6, del D.Lgs. n. 231/2001, il co. 2-bis è sostituito dal seguente:

“2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.10.2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (art. 25): dall’attuazione del decreto, eccetto che per l’art. 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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