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Welfare aziendale per servizio di ricarica per auto elettriche private dei dipendenti esenzione senza limite: i chiarimenti delle Entrate 329/2022 -art. 51 TUIR

Con risposta a interpello n. 329 del 10 giugno 2022 le Entrate hanno fornito alcuni chiarimenti circa il trattamento fiscale da adottare in capo ai dipendenti relativamente ad un benefit consistente nel servizio di ricarica gratuita per auto elettriche offerto in attuazione di un accordo aziendale volto a promuovere il ricorso alla mobilità elettrica.

Nei fatti una S.p.A., holding mista al vertice di un gruppo imprenditoriale attivo nel settore della produzione e della trasformazione della carta in prodotti finiti  confezionati, rappresentava all’Ufficio la propria intenzione (nell’ambito di una più ampia iniziativa volta ad incentivare il ricorso alla mobilità elettrica) di riconoscere ai dipendenti che avrebbero acquisito auto elettriche sei mesi di ricarica gratuita attraverso l’utilizzo di energia prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici ovvero, in alternativa, mediante stipula di convenzioni con soggetti terzi. Specificando che la suddetta iniziativa, offerta alla generalità dei dipendenti, sarebbe avvenuta attraverso la stipula di un accordo aziendale la Società chiedeva dunque all’Ufficio di sapere se il predetto benefit dovesse essere assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se lo stesso potesse essere ricondotto nell’ambito delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale.

Come ricordato dall’Agenzia il comma 2, lettera f), dell’articolo 51 del Tuir (in deroga al principio dell’onnicomprensività sancito dal comma 1 dello stesso articolo) dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti» per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”.

In più occasioni (cfr. risoluzione 10 marzo 2004, n. 34/E, circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 2.1, e risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E) l’Agenzia ha precisato come in relazione all’ambito di operatività della citata lettera f affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

– le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;

– le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;

– le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’articolo 100, comma 1, del Tuir;

– le opere e i servizi possono essere messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.

L’Agenzia, sulla scorta della finalità di predetta normativa, ha chiarito come “in linea di principio la disposizione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir possa applicarsi anche nella ipotesi in cui il datore di lavoro, allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l’ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica, offra ai propri dipendenti il servizio di ricarica dell’auto elettrica. In tale contesto, infatti, può individuarsi una finalità di educazione ambientale perseguita dall’azienda”.

L’Ufficio ha dunque ritenuto che il benefitin questione possa beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente: ciò “nel presupposto che il servizio di ricarica gratuito che l’Istante intende offrire a tutti i dipendenti che proveranno di avere acquistato auto elettriche, entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l’energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici (ovvero, in alternativa, laddove ciò non sia praticabile, stipulando una convenzione con un soggetto terzo fornitore del servizio di ricarica), sia limitato in termini di importo e/o di KW totali di ricariche effettuabili al fine di evitare abusi e soddisfi il requisito della finalità educativa previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir”.

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