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Ulteriore periodo di 12 settimane di Cassa Integrazione e assegno ordinario – Mess. INPS 406/2021

L’INPS, con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, fornisce le prime informazioni sulle novità normative e fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande, rimandando a una prossima circolare tutti i dettagli.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Diversamente da quanto precedentemente stabilito dai decreti-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, l’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12 settimane previste dalla medesima legge, del versamento di un contributo addizionale.

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

Si comunica che nel sito internet dell’Istituto sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze che, in relazione alla previsione contenuta nella menzionata legge n. 178/2020, devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021.

Atteso che per il finanziamento del nuovo periodo di trattamenti sono previste risorse specifiche e che il monitoraggio dei suddetti limiti di spesa è assegnato all’Istituto, ai fini della gestione delle istanze e per garantire una puntuale attività di rendicontazione contabile, sono state istituite le nuove causali di seguito indicate.

Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”.

Si precisa che sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.

Le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.

Con riferimento alla cassa integrazione in deroga (CIGD), si ricorda che, in base alle precisazioni fornite nel messaggio n. 2946/2020, possono trasmettere le domandecome “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS” (cfr. la circolare n. 86/2020).

Si sottolinea altresì che le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020). In quest’ultimo caso, si ricorda che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 L. 178/20”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’Istituto della prestazione concessa. Come indicato nel richiamato messaggio, è possibile accedere al suddetto flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione alla Direzione centrale ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Si evidenzia infine che, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.).

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