Trattamento fiscale del welfare riconosciuto a lavoratrici madri in congedo parentale – AdE risposta ad interpello n. 57/E del 1° marzo 2024
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 57/E del 1° marzo 2024, interviene in materia di riconoscimento di misure di welfare a favore di lavoratrici madri in costanza di congedo parentale.
La fattispecie oggetto di indagine prevede la valutazione della sostenibilità di riconoscimenti a titolo di welfare erogati nei confronti di lavoratrici madri in costanza di fruizione del congedo parentale, per un periodo massimo di tre mesi e per un importo che garantisca il raggiungimento, durante tale arco temporale, del trattamento retributivo pieno contrattualmente previsto.
La censura che in questo senso l’Agenzia delle Entrate è duplice.
Da un lato viene contestata l’identificazione della classe omogenea coincidente con le lavoratrici madri in costanza di fruizione del congedo parentale, in quanto viene asserito da un lato che le erogazioni a titolo di welfare debbono essere riconosciute alla generalità, ovvero a classi omogenee di lavoratori, e dall’altro che l’individuazione delle citate classi omogenee, liberamente determinabile dal datore, non può in ogni caso prendere a riferimento parametri scollegati dal rapporto e calibrati nella sfera personale, o più ancora, essere (anche solo potenzialmente) essere discriminatori.
Il secondo motivo di censura (ancorato al raggiungimento della retribuzione piena contrattualmente spettante durante la fruizione del congedo parentale) è da ricondurre al generale divieto di considerare erogazioni a titolo di welfare quelle somme che in qualsiasi modo rappresentano nei fatti una sostituzione di trattamenti retributivi spettanti ai lavoratori.
Per le ragioni addotte, quindi, le somme in tal modo riconosciute debbono essere considerate alla stregua di erogazioni di natura retributiva.