Trasferte dei lavoratori: le regole per i rimborsi delle spese di viaggio nel territorio comunale
Le modifiche apportate dal D.Lgs. 192/2024 riguardano l’esenzione delle spese di trasporto per le trasferte effettuate entro il territorio comunale.
In particolare, la nuova formulazione dell’art. 51, comma 5 quarto periodo, prevede sempre l’imponibilità delle indennità o dei rimborsi spese per le trasferte in ambito comunale con l’eccezione delle spese di trasporto e viaggio comprovate e documentate.
Il D.Lgs. n. 192/2024 interviene in maniera significativa, su quelle che sono le regole di rimborso e di esenzione fiscale e previdenziale per le spese di viaggio sostenute dal lavoratore in occasione di trasferte effettuate entro il territorio comunale; in particolare, sparisce il riferimento alle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore e si prevede al fine dell’esenzione la sola prova e documentazione.
Tabella di riepilogo
Scenario | Disciplina fino al 31 dicembre 2024 | Disciplina dal 1° gennaio 2025 |
Trasferta entro il territorio comunale | Imponibile | |
Trasferta fuori del territorio comunale | Esente indennità forfettaria entro il limite art. 51 TUIR – Esente rimborso spese a piè di lista di vitto e alloggio | |
Rimborso delle spese di viaggio e traporto entro territorio comunale | Imponibile ad eccezione delle sole spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore | Imponibile ad eccezione delle spese di trasporto e viaggio comprovate e documentate |
Rimborso delle spese di viaggio e trasporto fuori territorio comunale | Esente |