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Stock option e piano di azionariato diffuso facciamo chiarezza – le regole per l’imponibilità fiscale e contributiva

Cosa sono le Stock options

Le stock option sono strumenti per incentivare, che vengono concessi a manager o ai membri del consiglio di amministrazione di un’azienda oppure ai dipendenti e si concede la possibilità al dipendente, di acquistare, nel caso di azioni già esistenti, o di sottoscrivere, nel caso di nuove emissioni, azioni della società.

Normativamente si fa riferimento all’articolo 82 co 24 bis del D.L. n. 112/2008 che ribalta l’”armonizzazione” tra l’imponibilità fiscale e contributiva, che in questo caso non viene rispettata.

Anche l’INPS, con la circolare n. 123/2009,  stabilisce che “Il nuovo regime fiscale e contributivo, delle stock option, introdotto dal D.L. 112/2008, non trova applicazione, il principio dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, il comma 24-bis dell’art. 82 del  D.L. n. 112/2008, mediante l’aggiunta della lettera g-bis) al comma 4 dell’art. 27 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 del Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, ha inserito tra le tassative fattispecie di esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi, una nuova esclusione per i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option.

 

I dipendenti possono accedere a:

  • stock option plan che permettono l’acquisto futuro di azioni
  • stock purchase plan che utilizzano una parte della retribuzione per l’acquisto immediato di azioni.

 

 

Cosa sono i piani azionariato non generalizzati 

I piani azionario non generalizzati prevedono,  l’assegnazione a titolo gratuito delle azioni per dipendente o dipendenti non omogeni (riferiti a categorie di dipendenti non omogenee o singoli dipendenti).

L’INPS precisa che il regime di esenzione contributiva vale anche per i piani azionario non generalizzati (per dipendente o dipendenti non omogeni) che prevedono,  l’assegnazione a titolo gratuito delle azioni. Si evidenzia così una differenza (discriminate) tra le stock option ed i piani di azionariato diffuso*.  L’INPS, con messaggio n. 25062/2010, ha affermato che il regime di esenzione contributiva non si applica ai piani rivolti alla generalità dei dipendenti (piani di azionariato diffuso), per i quali continua a trovare applicazione l’art. 51, comma 2, lett. g) del TUIR, ma soltanto a quelli riferiti a categorie di dipendenti o singoli dipendenti; ne deriva quindi che se è per tutti è imponibile, ma se è solo per alcuni (non omogenei), è esente.

 

 

 

*Cosa sono i piani  di azionariato diffuso o le stock grant, la forma di piani di azionariato diffuso per cui al dipendente vengono attribuite le azioni della società a titolo gratuito.

I piani  di azionario diffuso sono azioni offerte alla generalità dei dipendenti; Attraverso i piani di azionariato diffuso i dipendenti acquistano il diritto – facoltà di sottoscrivere, gratuitamente (stock grant ) o a titolo oneroso, le azioni della società stessa.

L’art. 51, comma 2, lettera g) del TUIR prevede che: “il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti è esente per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 2.065,83 €, a condizione che le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione”. Tale disposizione trova applicazione anche ai fini contributivi, in virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva come previsto dall’art. 6 del d.lgs. 314/1997.

L’esenzione fiscale e contributiva per i piani di azionariato diffuso esiste solo se sono rispettate alcune condizioni essenziali:

– l’offerta deve riguardare la generalità** dei dipendenti;

– il limite di esenzione 2.065,83 euro, è fisso e immutabile e va individuato in ragione d’anno fiscale secondo il principio di cassa nella differenza tra il valore normale delle azioni concesse ai lavoratori e l’importo eventualmente pagato dagli stessi per poter accedere allo strumento aziendale.;

– le azioni devono essere riacquistate o vendute trascorsi 3 anni dalla data di assegnazione delle stesse, diversamente l’importo sarà quello che a suo tempo era escluso da tassazione al momento dell’assegnazione.

**Eventualmente per meglio chiarire il concetto di “azionariato diffuso”, “generalità dei dipendenti” si faccia riferimento a:

– la circolare dell’A.E. n. 327/E del 29 dicembre 1999

– la circolare INPS n. 11 del 2001

– la risoluzione dell’A.E. n. 129/E/2004

– la risoluzione dell’A.E. n. 92 del 2009

– la risoluzione dell’A.E. n. 103 del 2012

 

 

L’esercizio del diritto di opzione esiste per:

  • un prezzo determinato (c.d. exercise price)
  • una certa data (expiration date)
  • scadenze prestabilite (exercise date o vesting***)

Prima della scadenza, il diritto di opzione viene esercitato solo se il prezzo di esercizio è inferiore al valore di mercato cui è quotata l’azione.

***Il vesting è un periodo di tempo durante il quale il beneficiario di un piano di incentivazione matura gradualmente il diritto alla propria quota. Con il vesting, il beneficiario non ottiene la quota subito ma dopo la scadenza del periodo. In questo modo, la società incentiva il beneficiario a mantenere il rapporto di lavoro per un periodo più o meno lungo.

Il periodo di vesting decorre dalla data di accettazione della proposta di incentivazione e ha una durata variabile. Infatti, la società concorda la durata del vesting individualmente con ogni beneficiario. Se il rapporto tra società e beneficiario si interrompe prima della scadenza del vesting, il beneficiario maturerà il diritto alla parte di quota corrispondente al periodo di tempo lavorato. La parte di quota a cui ha diritto il beneficiario in caso di interruzione del rapporto si calcola nel seguente modo: Quota maturata = Quota intera * (Mesi interi di durata del rapporto / Periodo di maturazione in mesi).

Tabella riepilogativa

SHARE/AZIONI Titolo Massimale esenzione annuo IRPEF CONTRBUTI INPS
Stock options A titolo oneroso Nessuno Si No
Piani azionariato non generalizzati (ai singoli o gruppi non omogenei) A titlo gratuito Nessuno Si No
Piani  di azionariato diffuso o le stock grant (alla generalità dei dipendenti) A titolo oneroso/A titolo gratuito (Stock grant) 2.065,83 No fino al massimale No fino al massimale

 Non rilevano ai fini contrbutivgi le plus valenze e le minus valenze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stock option e piano di azionariato diffuso: quali regole per l’imponibilità fiscale e contributiva? (ipsoa.it)

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