Tutte le misure del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) in materia di contributi a fondo perduto, crediti d’imposta e agevolazioni.
Contributi a fondo perduto
L’art. 1 prevede una nuova tornata di contributi a fondo perduto delle imprese, dei lavoratori autonomi, dei professionisti e degli enti del terzo settore che svolgono attività commerciale danneggiati dall’emergenza da Coronavirus.
Contributo per i soggetti con ricavi fino a 10 milioni
Per gli operatori con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro sono previste tre diverse tipologie di contributo:
– un contributo automatico (commi da 1 a 3) riconosciuto a tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis) che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni (D.L. 41/2021, convertito nella legge 69/2021) e non hanno già restituito il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito. Il nuovo indennizzo è di importo pari al precedente contributo ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate senza necessità di presentare una nuova istanza. Con un comunicato stampa congiunto del 22 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia hanno reso noto che sono stati disposti i pagamenti di tale contributo;
– un contributo alternativo (commi da 5 a 15) riconosciuto a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, che abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. La misura del contributo varia a seconda se il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni. Le modalità e i termini per la richiesta di tale contributo sono state fissati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 175776 del 2 luglio 2021. Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al 2 settembre 2021;
– un contributo perequativo collegato non alla riduzione di fatturato ma al calo degli utili (commi da 16 a 27). Il beneficio è a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, il cui risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia peggiore, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze con apposito decreto. L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra il risultato economico dei due esercizi, al netto dei contributi anti-Covid già ottenuti (tra cui il contributo del decreto Rilancio, quelli dei decreti Ristori, il contributo del primo decreto Sostegni, il contributo automatico e il contributo alternativo) una specifica percentuale, che dovrà essere individuata del ministro dell’Economia e delle finanze con il predetto decreto. Ogni soggetto potrà ricevere un indennizzo massimo di 150.000 euro e ai fini dell’ottenimento del contributo dovrà essere presentata apposita istanza, che potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà inviata entro il 10 settembre 2021.
Contributo per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni
Il comma 31-bis, invece, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni di euro. In particolare, il nuovo contributo spetta ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’art. 32 del TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi (di cui all’art. 54, comma 1, del citato TUIR) superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), in possesso degli altri requisiti richiesti per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del decreto Sostegni 1 (D.L. 41/2021) o del contributo “alternativo” di cui ai commi da 5 a 13.
L’ammontare del nuovo contributo varia a seconda della tipologia.
Il contributo di cui all’art. 1 del decreto Sostegni 1 (D.L. 41/2021) sarà determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. In tal caso spetterà anche il contributo automatico di cui ai commi da 1 a 3, alle condizioni e con le modalità previste per il suo riconoscimento.
Il contributo alternativo, invece, sarà determinato:
– nel caso in cui gli interessati beneficino del suddetto contributo Sostegni: in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 In tal caso non sarà riconosciuto il contributo “automatico”;
– nel caso in cui gli interessati non beneficino del suddetto contributo Sostegni: in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Le risorse previste per tale contributo ammontano a 529 milioni di euro.
Contributi per il settore del wedding
L’art. 1-ter prevede invece un contributo a fondo perduto per le imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).
Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 60 milioni di euro per l’anno 2021, di cui un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell’HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie.
Il contributo è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, mentre è demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire i criteri e le modalità di applicazione.
Contributi per il settore la ristorazione collettiva
Altro contributo a fondo perduto è previsto dall’art. 43-bis. Il beneficio è riservato alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva e sarà concesso nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2021, a favore.
Sarà un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire i criteri e le modalità di applicazione del contributo (che dovrà essere autorizzato dalla Commissione europea).
Sostegno delle attività economiche chiuse
Con l’art. 2 viene invece istituito il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021, a favore delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19/2020, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.
È demandato ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il compito di definire i soggetti beneficiari, l’ammontare e le modalità di erogazione dell’aiuto.
Crediti di imposta
Bonus locazione
Con l’art. 4 viene esteso e prorogato il credito d’imposta sui canoni di locazione a uso non abitativo, di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020).
In particolare, ai sensi del comma 1, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator (soggetti di cui all’art. 5 del predetto articolo 28), il credito d’imposta (precedentemente previsto fino al 30 aprile 2021) viene confermato fino al 31 luglio 2021.
Con il comma 2, invece, il credito d’imposta viene riconosciuto relativamente ai canoni versati dei mesi da gennaio a maggio 2021 a favore:
– dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare). Il bonus spetta, rispettivamente, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione e del 50% dell’ammontare dei canoni per affitto d’azienda;
– degli enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il diritto al beneficio matura anche in assenza del requisito della riduzione del fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Il bonus spetta, rispettivamente, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione e del 30% dell’ammontare dei canoni per affitto d’azienda.
Con il comma 2-bis il credito d’imposta è esteso alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare). Il beneficio è riconosciuto in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021 e spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 risulti inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020.
Il beneficio spetta, anche in assenza dei requisiti indicati, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. A tali imprese il credito d’imposta spetta, rispettivamente nelle misure del 40% e del 20%.
Bonus alberghi
L’art. 7, comma 5, intervenendo sull’art. 79 del decreto Agosto (D.L. 104/2020), proroga di un anno il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-ricettive di cui all’art. 10 del D.L. 83/2014. Previsto originariamente per il 2020 e il 2021 (o meglio, per le spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019), con la disposizione si conferma il bonus anche per il 2022 (più precisamente, per le spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019).
Bonus moda
L’art. 8 modifica la disciplina del credito d’imposta per le rimanenze finali di magazzino del settore Tessile – Moda – Calzaturiera e Pelletteria dettata dall’articolo 48-bis del decreto Rilancio (D.L. 34/2020).
In particolare, la disposizione proroga il bonus – originariamente previsto limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.P.R. 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 (2020 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) – anche a quello in corso al 31 dicembre 2021. È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di stabilire i criteri per la corretta individuazione dei settori economici ammissibili. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per richiedere il credito di imposta saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus sanificazione, DPI e tamponi
Con l’art. 32 viene introdotto un credito di imposta – in favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale (munite di codice identificativo regionale, ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast) – pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione e individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il beneficio spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta sono stati definiti dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021. La comunicazione delle spese ammissibili dovrà essere presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
Crediti d’imposta per i pagamenti elettronici
I commi da 10 a 12 dell’art. 11-bis – che riproducono con alcune modifiche l’articolo 11-bis, commi 10 e 11, del D.L. 99/2021 – prevedono specifici crediti di imposta:
– per le commissioni maturate in relazione a pagamenti elettronici. In particolare, viene stabilito che, nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito di imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronici, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
– per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’agevolazione, riconosciuta dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, spetta nel limite di spesa di 160 euro per ciascun beneficiario;
– per l l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. L’agevolazione, valida nell’anno 2022, spetta nel limite di spesa di 320 euro per ciascun beneficiario.
Credito d’imposta alta formazione
All’art. 48-bis viene previsto un credito d’imposta per le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano) che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello. Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie relative a Industria 4.0.
Credito d’imposta per la promozione delle competenze manageriali
Con l’art. 60-bis – che sostituisce l’art. 1, comma 536, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) – viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private. Il credito d’imposta è concesso fino al 100% per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all’80% per le grandi imprese dell’importo delle donazioni effettuate fino all’importo massimo di 100.000 euro.
Sarà un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire le disposizioni attuative.
Credito d’imposta distribuzione
L’art. 67, commi da 1 a 6, introducono un credito di imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali. Il credito di imposta è pari al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai centri stampa ai punti vendita. Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire le modalità attuative.
Bonus pubblicità
I commi da 10, 11 e 13 dell’art. 67, intervengono invece sulla disciplina 2021 e 2022 del bonus pubblicità ex articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017, prevedendo che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, sia per gli investimenti pubblicitari sulla stampa che per gli investimenti pubblicitari su radio-tv, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.
Nel biennio 2021-2022 saranno ammessi anche investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti nazionali non partecipate dallo Stato. Per il 2021, la comunicazione telematica di prenotazione del bonus può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2021. Restano valide le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021.
Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale
L’art. 67-bis introduce un nuovo credito d’imposta a favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio.
Il credito d’imposta – riconosciuto, per l’anno 2021, nel limite di spesa di 20 milioni di euro – è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto dai suddetti soggetti, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 ss. della L. 160/2019, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a 6 mesi.
Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate a definire le modalità attuative.
Crediti di imposta prorogati
Vengono inoltre confermati fino al 31 dicembre 2021:
– il credito d’imposta investimenti sisma di cui all’articolo 18-quater del D.L. 8/2017 (articolo 9, comma 1-bis);
– il credito d’imposta per le società benefit di cui all’articolo 38-ter del D.L. 34/2020 (articolo 19-bis);
– il credito d’imposta per le imprese editrici per acquisto della carta di cui all’articolo 188 del D.L. 34/2020 (articolo 67, comma 9-bis – 9-quater).
Misure per la liquidità
Garanzia SACE
L’art. 13, in linea con il Temporary Framework, estende fino al 31 dicembre 2021 l’efficacia della Garanzia Italia Sace di cui all’art. 1 del decreto Liquidità (D.L. 23/2020), prevedendo:
– l’aumento della durata dei finanziamenti garantibili. Al riguardo si segnala che mentre il testo del decreto prevede l’aumento della durata fino a 10 anni, la Commissione Europea ha autorizzato l’aumento della durata di detti finanziamenti fino ad un massimo di 8 anni. L’aumento della durata potrà essere richiesto anche per i prestiti già garantiti. In questo caso, si potrà prolungare fino a 8 anni la durata dei finanziamenti in essere oppure si potrà sostituire i finanziamenti già garantiti aventi durata 6 anni con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 8 anni;
– la riduzione dal 30 al 15% della quota di investimento intrasferibile per banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese beneficiarie a cui sia attribuito un rating inferiore a BBB-.
Fondo di garanzia PMI
All’art. 13 viene confermato fino al 31 dicembre 2021, con alcune rilevanti modifiche, il regime speciale di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI previsto dall’art. 13 del decreto Liquidità (D.L. 23/2020). Le novità riguardano in particolare:
– la platea dei soggetti ammessi. Da un lato viene eliminata la possibilità per le Midcap (imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499) di richiedere la garanzia del Fondo PMI. Tali imprese, dal 26 maggio 2021, possono accedere solo alla Garanzia Italia di SACE, dall’altro, sempre dal 26 maggio 2021, per le garanzie per le operazioni fino a 30.000 euro di cui alla lettera m) dell’articolo 13 del decreto Liquidità, sono ammessi di nuovo gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
– le percentuali di garanzia. Per le operazioni fino a 30.000 euro, per le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021, la copertura della garanzia diretta è scesa dal 100% al 90%, mentre la copertura massima dei confidi si è ridotta dal 100% al 90% dell’operazione finanziaria con riassicurazione/controgaranzia dal Fondo al 100%. Per le operazioni oltre i 30.000 euro (operazioni lettera c, comma 1, art.13 del D.L. Liquidità), la copertura della garanzia diretta è passata dal 90% all’80%;
– la durata massima dei finanziamenti di importo superiore a 30.000 euro ammessi all’intervento del Fondo. Al riguardo si segnala che mentre il testo del decreto prevede l’aumento della durata fino a 120 mesi, la Commissione Europea ha autorizzato l’aumento della durata di detti finanziamenti fino ad un massimo di 96 mesi. La possibilità di aumentare la durata della garanzia fino ad un massimo di 96 mesi è prevista anche per tutte le operazioni finanziarie già garantite. In tal caso, si potrà estendere fino a 96 mesi la scadenza dei finanziamenti in essere oppure si potrà sostituire i finanziamenti già garantiti aventi durata 72 mesi con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 96 mesi.
– per le operazioni fino a 30.000 euro, sono poi abolite le previsioni riguardanti il tasso di interesse massimo applicabile.
Con l’art. 12 viene poi potenziata l’operatività del Fondo sui portafogli di finanziamenti a lungo termine finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese con un numero di dipendenti fino a 499.
L’art. 15 istituisce invece una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI destinata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni emessi da imprese fino a 499 dipendenti a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale e nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione (cd. Basket Bond). Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, l’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro. Per l’attuazione della misura è previsto un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Moratoria PMI
All’art. 16 viene estesa fino al 31 dicembre 2021 la moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). La proroga riguarda però solo la quota capitale (ove applicabile) e non è automatica, ma subordinata ad apposita domanda, che doveva essere presentata al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021.
Patrimonio Destinato
L’art. 17 proroga fino al 31 dicembre 2021 la validità degli interventi del “Patrimonio Destinato” – di cui all’art. 27 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e disciplinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 26 del 3 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 59 del 10 marzo 2021) – diretto a supportare la ricapitalizzazione di società per azioni con sede in Italia, che hanno un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.
Fondo Gasparrini
L’art. 64 ripristina fino al 31 dicembre 2021 la disciplina derogatoria del Fondo Gasparrini per la sospensione dei mutui sulla prima casa dettata dall’art. 54, comma 1 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), che prevede la possibilità di accedere ai benefici del fondo:
– anche per i lavoratori autonomi/liberi professionisti e le cooperative edilizie a proprietà indivisa:
– senza presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
– per mutui di importo fino a 400.000 euro;
– per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo Prima Casa;
– per mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.
Misure agevolative
Oneri in bolletta elettrica
Con l’art. 5 si estende al mese di luglio l’agevolazione prevista dall’art. 6, commi 1-4, del D.L 41/2021 per aprile, maggio e giugno, per ridurre la spesa sostenuta in bolletta elettrica dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (per esempio, piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori).
L’Arera (Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente) dovrà stabilire, con propri provvedimenti, la riduzione delle voci trasporto e gestione del contatore e oneri generali di sistema.
L’art. 5-bis destina invece 1.200 milioni di euro alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), anche al fine del contenimento degli oneri in bolletta derivanti dagli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissati dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per il terzo trimestre dell’anno 2021.
Bonus vacanze
Due le innovazioni apportate alla disciplina del bonus vacanze di cui all’art. 176 del D.L. 34/2020. Con le modifiche, in particolare, si consente di utilizzare il contributo:
– presso agenzie viaggi o tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia (articolo 7, comma 3);
– per il pagamento di pacchetti turistici come definiti dall’articolo 34 del D.lgs. n.79/2011 (articolo 7-bis, comma 1).
Misure per l’internazionalizzazione
Con l’art. 11 si apportano modifiche al funzionamento del Fondo 394/1981, gestito da SIMEST, per finanziare i progetti di internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare:
– viene abolita la quota di fondo perduto per la linea “Patrimonializzazione”;
– viene ridotta la percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto concedibili dal 50 al 10% dei finanziamenti agevolati, disponendo che tali cofinanziamenti siano riconosciuti quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari secondo criteri selettivi individuati dal Comitato agevolazioni e tenuto conto delle risorse disponibili. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 25% dei finanziamenti, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni.
Nuova Sabatini
L’art. 11-ter interviene sulla disciplina della Nuova Sabatini, disponendo:
– il rifinanziamento di 425 milioni di euro per l’anno 2021;
– l’erogazione in un’unica soluzione delle successive quote di contributo spettanti, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
Bonus auto
Con l’art. 73-quinquies si prorogano fino al 31 dicembre 2021 i contributi previsti dalla legge di Bilancio 2021:
– per l’acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica (di categoria M1) con prezzo di listino inferiore a 40.000 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011;
– per l’acquisto di veicoli commerciali (di categoria N1) e veicoli speciali (di categoria M1).
Vengono poi stanziati:
– 60 milioni di euro per i contributi destinati all’acquisto (anche in locazione finanziaria) di autoveicoli con emissioni fino a 60 g/km CO2;
– 200 milioni di euro per i contributi destinati all’acquisto (anche in locazione finanziaria) di autoveicoli con emissioni da 61 a 135 g/km CO2;
– 50 milioni di euro per i contributi destinati all’acquisto (anche in locazione finanziaria) di veicoli commerciali (cat. N1) e veicoli speciali (cat. M1), di cui 15 milioni di euro riservati all’acquisto di veicoli esclusivamente elettrici;
– 40 milioni di euro per i contributi destinati all’acquisto di autoveicoli usati (cat. M1) per i quali non siano stati già goduti i benefici previsti per l’acquisto di veicoli usati a basse emissioni, con classe non inferiore ad Euro 6 e prezzo risultante dalle quotazioni medie non superiore a 25.000 euro, con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 o che superi nel periodo di vigenza dell’agevolazione i 10 anni dall’immatricolazione di cui l’acquirente o un familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi. Il contributo è riconosciuto in misura decrescente al crescere delle emissioni (da 2.000 euro a 750).
Enti del Terzo settore
Fondo straordinario per il sostegno degli Ets
All’art. 1-quater è previsto l’incremento di 60 milioni di euro, per il 2021, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all’art. 13-quaterdecies del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020).
Una quota di 20 milioni è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali residenti, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili, ancorché svolte da enti pubblici.
Ipab
Con l’art. 1-quinquies viene invece istituito un Fondo a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, attraverso cui sarà concesso un contributo straordinario a compensazione dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 per:
– la sanificazione dei locali;
– l’adozione di dispositivi di protezione personali per ospiti e operatori;
– l’adeguamento strutturale dei locali.
Il riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome interessate sarà disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Disposizioni per lo sport
Bonus sponsorizzazioni sportive
L’art. 10, comma 1, estende all’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020 dall’articolo 81 del D.L. n. 104/2020.
Contributo a fondo perduto per le spese sanitarie
I commi 3 e 4 dell’art. 10 istituiscono fondo, con una dotazione di 86 milioni di euro, per la concessione di contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche per la sanificazione e prevenzione, nonchè per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19.
Le modalità di erogazione di questo contributo saranno determinate con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri.
Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
Con i commi da 5 a 7, sempre dell’art. 10, viene implementato di 190 milioni di euro il fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
È demandato ad apposito decreto il compito di fissare le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché la procedura di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese.
Riforma sport
L’art. 10, commi 13-quater proroga i termini di entrata in vigore di decreti legislativi di riforma dello sport, prevedendo:
– con riferimento al D.lgs. 36/2021, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, viene stabilito che le relative disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione di quelle di cui agli artt. 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (Fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili) e 40 (Promozione della parità di genere) e al Titolo VI (artt. 43-50: pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato), che continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 2022;
– con riferimento al D.lgs. 37/2021, relativo a rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, e al D.lgs. 38/2021, in materia di norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, viene anticipata dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2023 la data di entrata in vigore;
– con riferimento al D.lgs. 39/2021, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, viene anticipata dal 31 dicembre 2023 al 31 agosto 2022 la data in vigore;
– con riferimento al D.lgs. 40/2021, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, viene anticipata dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2022 la data di entrata in vigore.
Si interviene anche sulla disciplina per l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, recata dal D.lgs. 39/2021, sostituendo l’elenco della documentazione che le società e associazioni sportive dilettantistiche saranno tenute ad allegare alla domanda di iscrizione nel Registro e prevedendo che il medesimo elenco può essere rideterminato, anche fissando ulteriori requisiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’autorità di Governo delegata in materia di sport.
Il comma 13-quinquies interviene sulla disciplina per l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, recata dal D.lgs. 39/2021, sostituendo l’elenco della documentazione che le società e associazioni sportive dilettantistiche sono tenute ad allegare alla domanda di iscrizione nel Registro ed è previsto che il medesimo elenco possa essere rideterminato, anche fissando ulteriori requisiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’autorità di Governo delegata in materia di sport.
Concessioni di impianti sportivi
L’art. 10-ter concede alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall’emergenza Covid-19, la proroga fino al 31 dicembre 2023 delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi, che siano già scadute o in attesa di rinnovo, o in scadenza entro il 31 dicembre 2021.
Indennità collaboratori sportivi
L’art. 44 prevede l’erogazione automatica di una indennità complessiva per i mesi di aprile e maggio 2021. Tale indennità è erogata, automaticamente, in favore dei collaboratori sportivi già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre, dicembre 2020 e/o di gennaio-febbraio-marzo 2021 dell’indennità di cui all’articolo 96 del D.L. n. 18/2020, all’articolo 98 del D.L. n. 34/2020 e di cui all’articolo 12 del D.L. n. 104/2020, nonché dall’art. 17, comma 1, del D.L. n. 137/2020 e dal D.L. n. 41/2021 convertito, per i quali permangano i requisiti di legge.
L’ammontare dell’indennità per i mesi di aprile e maggio è pari a:
– 2.400 euro per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi, relativi a rapporti di collaborazione rientranti nelle fattispecie summenzionate, in misura superiore a 10.000 euro;
– 1.600 euro nel caso in cui la misura dei compensi in esame (percepiti nell’anno di imposta 2019) sia risultata compresa tra 4.000 e 10.000 euro;
– 800 euro nel caso in cui i compensi in oggetto (percepiti nel medesimo anno di imposta) siano stati inferiori a 4.000 euro.