Smart working, tutte le nuove regole del settore privato – protocollo Sindacale
Smart working nel settore privato, si cambia. Il Ministero del Lavoro ha raggiunto l’accordo con le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato. Si tratta del secondo provvedimento in Europa di disciplina dello smart working.
“Il lavoro agile, il cosiddetto smart working, è cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell’emergenza sarà una modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro, anche nella quotidianità, nella normalità che speriamo di riconquistare il più presto possibile” ha commentato il ministro del Lavoro Andrea Orlando. “Per questo abbiamo voluto raggiungere un accordo con tutte le parti sociali, che disciplinasse i nuovi problemi che questa modalità organizzativa del lavoro pone”.
I vantaggi sono enormi, sia per le aziende che per i lavoratori, soprattutto in termini di risparmio.
Finalmente, è arrivata la firma di tutti i presenti al tavolo, di tutte le forze sindacali e imprenditoriali. Hanno sottoscritto il protocollo, oltre al ministero del Lavoro, i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb), Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimie e Confetra. L’Abi ha manifestato apprezzamento e condivisione e potrà sottoscrivere a seguito della delibera del Comitato Esecutivo in programma nei prossimi giorni.
I contenuti del protocollo lasciano comunque spazio all’accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro e alla contrattazione collettiva, chiamata a definire alcuni aspetti non sufficientemente approfonditi dalla normativa vigente.
Il Protocollo, inoltre, come spiega l’Alleanza delle Cooperative, richiama una serie di contenuti minimi che l’accordo individuale dovrebbe recepire al fine di evitare zone d’ombra o contenziosi in sede di applicazione: “Affronta anche i temi, importanti e noti, della sicurezza sui luoghi di lavoro e della tutela della privacy, sia a favore dell’azienda, in particolare sotto il profilo del trattamento dei dati, sia a favore del lavoratore”.
I punti principali del Protocollo
Non solo smart working nel settore pubblico, dunque. Il Protocollo che indirizzerà la contrattazione collettiva dello smart working privato definisce alcuni punti essenziali:
- diritto alla disconnessione, quindi al riposo dei lavoratori
- diritto a vedere garantiti alcuni trattamenti che vengono assicurati con il lavoro ordinario
- diritto alla sicurezza
- sicurezza dei dati, con precise modalità.
L’accordo è operativo da subito, ma probabilmente non sarà applicabile in pieno finché sarà in vigore lo stato di emergenza pandemico, fissato dal governo, almeno per ora, fino al 31 dicembre.
Cosa c’è nell’accordo individuale sullo smart working
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori riguardo al Protocollo. L’adesione allo smart working avviene su base volontaria ed è subordinata appunto alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso previsto.
L’accordo individuale di lavoro agile sottoscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore si adegua ai 2 contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento e comunque deve essere coerente con la disciplina di legge e con le linee di indirizzo definite nel Protocollo firmato, avendo cura che siano previste:
- la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato
- l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali
- gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi
- gli strumenti di lavoro
- i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione
- le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Stat. Lav.) e s.m.i. sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali
- l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non porta al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.
Ricordiamo che lo smart working è diverso dal telelavoro, cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale.
Dove si può lavorare in smart working
Il lavoratore è libero di individuare il luogo dove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali e alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali.
La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.
Chi fornisce gli strumenti di lavoro
Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working, al fine di assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali.
Sicurezza, infortuni e malattia
Ai lavoratori agili si applicano gli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro e delle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali, ossia quelli comportamentali, anche in merito alle dotazioni tecnologiche informatiche, laddove fornite dal datore di lavoro.
Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
Protocollo:
https://www.ansa.it/documents/1637747971632_smart.pdf