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Schema dei licenziamenti a tutele crescenti aggiornato agli interventi della Consulta e le sentenze 128/129 dell’agosto 2024

TUTELE IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER I LAVORATORI ASSUNTI DAL 7 MARZO 2015 COMPRESI I TRASFORMATI DA TEMPO DETERMINATO ED I QUALIFICATI DA APPRENDISTATO (agg. Sentenze 128/129 del 8/2024)

 

datori di lavoro con organico superiore ai 15 dipendenti

datori di lavoro con organico fino ai 15 dipendenti

 

* per il calcolo delle frazioni di anno, la mensilità va divisa per 12 e moltiplicata per i mesi interi di lavoro o di entità superiore a 15 giorni.

** la richiesta dell’indennità deve essere fatta valere dal solo lavoratore entro 30gg dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio (se anteriore alla predetta comunicazione). Le 15 mensilità sono esenti da contribuzione previdenziale

Tentativo di conciliazione:

Conciliazione Facoltativa presso una delle sedi a ciò deputate (art. 410-411-185 cpc e 82 dlvo 276/2003): il datore offre (entro i termini di impugnazione stragiudiziale) una somma pari a 1 mensilità per anno di servizio (min 2 – max 18). La somma è esente da imposizione fiscale e contributiva.

Procedura giudiziale:

giudizio con rito ordinario

Revoca licenziamento:

il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro 15gg dall’impugnazione dello stesso da parte del datore di lavoro. In questo caso, il rapporto di lavoro risulta ripristinato senza

soluzione di continuità e con la retribuzione arretrata

***Percepito altrove o da un’altra persona

****Redditi maturati dal dipendente licenziato illegittimamente

*****Sentenza n. 22/2024 del 22 febbraio 2024

Consulta (sentenza 8 novembre 2018, n. 194 per il regime relativo ai licenziamenti illegittimi nel merito; sentenza 24 giugno – 16 luglio 2020, n. 150 per la previsione relativa ai vizi formali e procedurali), ha dichiarato l’incostituzionalità degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 23/2015, nella parte in cui legavano rigidamente il calcolo della indennità da riconoscere ad un numero fisso di mensilità, da moltiplicare per gli anni di servizio, restituendo al giudice il compito di individuare in concreto la misura dell’indennità.

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