Risposta interpello n. 218/2024 polizze assicurative in caso di morte
Nel caso in cui i premi assicurativi, relativi alle polizze vita sottoscritte dal datore di lavoro in favore dei dipendenti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo degli stessi lavoratori, non possono essere detratti. Lo argomenta l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 218 del 6 novembre 2024, richiamando in particolare un proprio documento di prassi (risoluzione n. 391/2007).
Il datore di lavoro istante, in qualità di sostituto di imposta, ritiene che ciascun dipendente beneficiario dovrebbe poter portare in detrazione, nella misura del 19%, la quota dei premi versata dall’istante in suo favore. Al contempo, i premi versati, nei limiti stabiliti dalla legge e che sono stati innalzati in relazione agli anni 2023 e 2024, non dovrebbero concorrere a formare il reddito imponibile. Infatti, nel disporre il temporaneo innalzamento dei limiti, il legislatore non ha espressamente vietato la detrazione.
Dopo aver riepilogato le disposizioni che regolano la tassazione del reddito di lavoro dipendente (articolo 51, Tuir), l’Agenzia precisa che, in tema di premi per assicurazioni pagati dal datore di lavoro, con la circolare n. 326/1997, ha chiarito che concorrono alla formazione della base imponibile i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali, mentre sono esclusi da tassazione in capo al dipendente i premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali.
La richiamata circolare, riferendosi specificamente ai fringe benefits, ha specificato che la verifica di non superamento dei limiti stabiliti dalla legge, deve essere effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e, quindi, al netto di quanto il dipendente ha corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d’imposta, tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta. Inoltre, in sede di tassazione alla fonte del reddito di lavoro dipendente, il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di pagamento in cui viene superata la soglia. Se risulta chiaro che il valore, tenuto conto dell’intero periodo d’imposta, sarà complessivamente superiore al limite, deve effettuare la ritenuta fin dal primo periodo di paga.
Ai fini delle detrazioni per oneri, l’articolo 15, comma 1, del Tuir, stabilisce che “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: […] f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto […]”.
A questo riguardo l’Amministrazione, con la circolare n. 7/2021, ha chiarito che la detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi a una polizza vita collettiva, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente.
Affinché un onere possa essere detratto è necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a carico. Ne consegue che nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore, ai sensi dell’articolo 15 del Tuir, solo qualora il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione.
Nella risoluzione n. 391/E del 2007 è stato, infatti, chiarito che i lavoratori hanno diritto a fruire della detrazione d’imposta, relativamente agli importi che hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Ciò premesso, nel caso in cui i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito complessivo, in linea con quanto chiarito nella citata risoluzione n. 391/2007, gli stessi non possono essere detratti.