Rimborso spese pc, tablet e laptop per DAD non è reddito imponibile per il dipendente
Con Risoluzione n 37/E del 27 maggio intitolata “Redditi di lavoro dipendente – Somme e prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione – Rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, cd. DaD – Art. 51, comma 2, lett. f) ed f-bis), del Tuir “ le Entrate chiariscono che:
- il pc,
- il laptop
- e il tablet
si configurano quali strumenti necessari per garantire la frequenza nella cd. “classe virtuale” e la relazione tra docenti e discenti e costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la “didattica a distanza” il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione. In tali circostanze, come specificato sinteticamente anche nel comunicato stampa delle Entrate del 28 maggio, il rimborso erogato dall’azienda al dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet per la didattica a distanza dei figli non costituisce reddito imponibile a patto che ci sia un certificato da parte della scuola o della università che dichiari lo svolgimento della DAD.
Sono fuori dall’Irpef anche i voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la DaD.
In particolare, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir.
Nello specifico l’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100», ovvero per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
Il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente troverà applicazione semprechè il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DaD.
Ad analoghe conclusioni si perviene nell’ipotesi in cui la piattaforma welfare consenta l’acquisto dei predetti dispositivi informatici tramite documenti di legittimazione ossia i voucher.
L’interpello è stato posto da una società che nell’ambito di un Piano welfare aziendale ha intenzione di riconoscere alla generalità o a categorie di propri dipendenti un credito welfare da utilizzare per il rimborso delle spese sostenute da questi ultimi per l’acquisto di pc, tablet o laptop al fine di consentire la frequenza della “didattica a distanza” ai loro familiari.
Con l’istanza di interpello la società chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da riservare al credito welfare utilizzato e chiede se sul valore di tale credito sia tenuta ad operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef.
L’agenzia specifica che la non concorrenza del rimborso spese per l’acquisto degli strumenti atti a garantire la classe virutale spetta solo con certificazione da parte della scuola o della università attestante lo svolgimento delle lezioni in DAD.