Riepilogo permessi di soggiorno che consentono di lavorare in Italia
Questi sono i permessi di soggiorno che consentono ad una persona extracomunitaria di lavorare in Italia.
Questi i permessi di soggiorno che consentono l’attività lavorativa:
per lavoro subordinato
per lavoro stagionale
per lavoro autonomo
per attesa occupazione
per motivi di studio e formazione
per tirocini formativi
per motivi familiari
“CE per soggiornanti di lungo periodo” (ex carta di soggiorno)
per asilo politico
per motivi di protezione sussidiaria
per titolari di “Carta Blu” UE
per residenza elettiva
Questi i permessi di soggiorno che non consentono l’attività lavorativa::
per motivi religiosi
per richiesta asilo e Dublino (nei 60 giorni successivi alla formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale)
minore età
per cure mediche
per residenza elettiva (con visto dall’estero)
per attività sportiva
per attesa cittadinanza
per giustizia (art. 11 comma 1, lett. C-bis d.p.r. 394/99 e succ. Mod. E integrazioni)
per tirocinio formativo (art. 27, comma 1 lett. F, T.U. immigrazione)
Inoltre, non consente lo svolgimento di attività lavorativa la “dichiarazione di presenza“, rilasciata nei casi di soggiorno di breve durata per visita, affari, turismo, studio, ecc.
Ricordiamo, infine, che il datore di lavoro deve prendere nota della scadenza del permesso di soggiorno (laddove presente) e di sollecitare il lavoratore al suo rinnovo, arrivando, come extrema ratio, alla sospensione del lavoratore qualora quest’ultimo non provveda a inoltrare la richiesta di rinnovo alla Questura.