Riduzione della prestazione di disoccupazione NASpI – Circolare INPS n° 122 del 06-08-2021 – Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede che l’indennità di disoccupazione NASpI sia ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 38 dispone ai commi 1 e 2 che detta riduzione sia sospesa a certe condizioni, ovvero:
“1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l’ulteriore applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.