Remunerazione del patto di stabilità
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 9 giugno 2017, n. 14457, ha stabilito che il patto di stabilità con cui il lavoratore si impegna a non dimettersi prima di un determinato termine, salvo il pagamento di una penale, può essere remunerato con un trattamento retributivo maggiore. Non è necessario un compenso specifico, a differenza della diversa fattispecie del patto di non concorrenza post-contrattuale.