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Regime impatriati: niente proroga per i non iscritti all’AIRE – interpello Agenzia n. 321 del 3 giugno 2022

No all’opzione di proroga del regime agevolato impatriati per i non iscritti all’AIRE anche se già beneficiari. I motivi nell’interpello Agenzia n. 321 del 3 giugno 2022

No alla proroga  e ampliamento del regime Impatriati, per ulteriore  quinquennio per gli italiani non iscritti all’Aire. Questo quanto afferma con applicazione letterale della norma,  l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 321 del 3 giugno 2022 all‘Interpello proposto da  una cittadina italiana (tale solo dal 2018,)  che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era (ovviamente) scritta all’AIRE .

 Di seguito i dettagli del caso sottoposto al vaglio delle Entrate.

Regime impatriati negato senza  precedente iscrizione all’AIRE

L’Istante ha  oggi doppia cittadinanza, italiana e serba, è in possesso di titolo di laurea  in giurisprudenza e ha vissuto a Belgrado fino al 2016 . Da quella data la banca datrice di lavoro l’ha distaccata in Italia e la lavoratrice ha  presentato richiesta di permesso di soggiorno e successivamente richiesta di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente.

Alla scadenza del contratto di distacco, considerata l’elevata qualificazione e  specializzazione la società italiana distaccataria le ha offerto una nuova posizione lavorativa  con un autonomo contratto avviato il 1° luglio 2018, dopo le dimissioni dall’azienda serba.

A decorrere dall’anno 2017 e per i cinque successivi, la lavoratrice aveva beneficiato del regime  dei lavoratori impatriati ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n. 147.

La trascrizione del decreto  di concessione della cittadinanza da parte del Ministro dell’Interno negli appositi  registri del Comune di Milano  è avvenuta in data 26 giugno 2018.

Chiede ora la possibilità di  fruire del regime speciale previsto dall’articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l’ulteriore quinquennio 2022 – 2026,  considerato che:

  • nel periodo antecedente al trasferimento della residenza fiscale in Italia, l’  Istante non era iscritta all’AIRE in quanto cittadina extra-comunitaria in attesa di cittadinanza Italiana,  e
  • ha una figlia minorenne a carico.

Secondo l’Agenzia, che richiama la circolare  di chiarimenti n. 33/E del 28 dicembre 2020, i requisiti della richiedente non soddisfano quanto previsto dalla normativa vigente.  Infatti viene ricordato che l’articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178  (Legge di Bilancio 2021) ha stabilito che possono  fruirne  le persone fisiche che:

– durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Anagrafe degli  italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione  Europea;

– hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;

– già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31  dicembre 2019.

Per effetto della lettura congiunta con la disposizione di cui all’articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita, l’opzione  risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato ) ma sono in ogni caso esclusi:

– coloro che non sono stati iscritti all’AIRE;

– i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori  impatriati.

Questo il motivo per cui l’Agenzia da parere negativo giudicando che la richiedente non sia in possesso dei requisiti per esercitare l’opzione di  cui al citato articolo 1, comma 50, della legge n. 178 del 2020.

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