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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. Ristori bis

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il provvedimento dispone la rideterminazione del contributo a fondo perduto, già introdotto dal precedente Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), per le categorie di imprese e lavoratori le cui attività sono state colpite dalle misure di contenimento, introducendo una nuova Tabella dei codici Ateco in sostituzione della precedente (Allegato 1 al Decreto). Si prevede, inoltre, un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei centri commerciali i cui destinatari sono individuati attraverso un’ulteriore Tabella di codici Ateco (Allegato 2 al Decreto).

In materia previdenziale, il Decreto estende l’esonero dal versamento dei contributi del mese di novembre 2020 anche ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nella Tabella recante i Codici Ateco di cui all’Allegato 1. Sospeso, altresì, il versamento dei contributi sia previdenziali sia assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate con ordinanze del Ministro della Salute.

In tema di integrazione salariale, sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 (come previsti dal D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni, in L. n. 27/2020) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o saldo degli stessi. Peraltro, i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, previsti dall’art. 12 del precedente Decreto Ristori, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori bis.

Ulteriori misure sono previste anche a sostegno delle famiglie con esclusivo riferimento alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate con ordinanze del Ministro della Salute. In particolare, in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro per  l’intera  durata  della sospensione della didattica in presenza, con previsione, in luogo della retribuzione, di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Medesimo beneficio è accordato anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. A costoro, oltre agli iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, si accorda anche un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting fino a un massimo di 1.000 Euro.

A sostegno del Terzo settore, si segnala l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un Fondo straordinario con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021.

Da ultimo, il provvedimento introduce modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con  riferimento specifico agli Allegati relativi a “Indicazioni su misure e livelli di contenimento” e al “Contenimento per processi industriali”.

Per maggiori dettagli, consulta il Decreto.​

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