Pubblicato in gazzetta il decreto milleproroghe Legge 27 febbraio 2017, n. 19
Disabili (art. 3, comma 3-ter)
L’obbligo di occupare un lavoratore disabile per i datori di lavoro con una fascia occupazionale collocata tra i 15 e i 35 dipendenti a prescindere dall’effettuazione o meno di una nuova assunzione, anziché entrare in vigore dal 1° gennaio 2017, slitta al 1° gennaio 2018.
Indennità DIS-COLL (art. 3, comma 3-octies)
Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennita’ di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le stesse disposizioni (già modificate dall’articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), sono prorogate fino al 30 giugno 2017.
Denuncia infortunio (art. 3, comma 2)
Viene prorogato dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017, la data di inizio dell’obbligo di comunicazione degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di un solo giorno, oltre a quello in cui è avvenuto l’infortunio.
Libro unico lavoro telematico (art. 3, comma 3-quater)
L’istituzione del libro unico del lavoro in modalità telematiche che doveva partire dal 1° gennaio 2017, viene spostata al 1° gennaio 2018.
Pensioni (art. 3, comma 3-sexies)
L’adeguamento pensionistico a carico dei pensionati, pari allo 0,1% della pensione in essere, che avrebbe dovuto essere recuperato dall’Inps nel 2017, viene fatto slittare al 2018.
Rientro in Italia
I soggetti che dall’estero si sono ritrasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni agevolative previste dalla legge 238/2010 nei limiti e alle condizioni previste; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per il regime agevolativo basato sull’assoggettamento a imposte sul reddito soltanto il 70% dello stesso. L’opzione, in base al milleproroghe, viene fatta slittare al 30 aprile 2017.
Altre proroghe
Vediamo in estrema sintesi quali sono le altre proroghe:
- slitta al 12 ottobre 2017, il termine di applicazione delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici;
- per tutto il 2017, potrà essere concesso, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa;
- viene incrementato il finanziamento necessario alla copertura della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca relativa all’anno 2016.