Prospetto informativo disabili – scadenza 31/01/2020 – ex legge n. 68/99
In assenza di proroghe dell’ultima ora da parte del Ministero del Lavoro, entro il 31 gennaio 2020 le aziende che hanno avuto nel corso del 2019 almeno 15 dipendenti sono tenute ad inviare telematicamente ai servizi competenti i prospetti informativi relativi alla gestione dei lavoratori disabili ex legge n. 68/99. L’obbligo di trasmissione del prospetto informativo va effettuata per il tramite del professionista abilitato, ovvero il Consulente del Lavoro.
Il numero dei disabili da assumere è il seguente:
• fino a 14 dipendenti: nessun obbligo;
• da 15 a 35 dipendenti: inserimento obbligatorio di 1 lavoratore disabile;
• da 36 a 50 dipendenti: inserimento obbligatorio di 2 lavoratori disabili;
• oltre 50 dipendenti: inserimento obbligatorio di lavoratori disabili pari al 7% dell’organico aziendale. Inoltre le aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti devono proceder all’assunzione di almeno n. 1 persona iscritta agli elenchi degli orfani o dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, stesso obbligo per le aziende che occupano più di 150 dipendenti, ma la percentuale è determinata all’1% .
La riduzione della capacità lavorativa, per esser considerato disabile e quindi esser iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio da cui si dovrà procedere con l’assunzione, deve essere uguale o superiore al:
– 46% per gli invalidi civili,
– 34% per gli invalidi del lavoro,
– per i disabili che eventualmente sono già in organico, ma non assunti tramite il collocamento obbligatorio (in costanza di rapporto di lavoro) la percentuale minima deve essere del 60% sia per invalidità civile che del lavoro si dovrà procedere ad una trasformazione del rapporto passando per il tramite del collocamento obbligatorio
In caso nel corso dell’anno le aziende procedesse ad una nuova assunzione raggiungendo così i 15 dipendenti (da 14 a 15) scatta l’obbligo di presentare comunque il prospetto informativo entro un anno dall’assunzione, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza al 31.12 e le aziende che nel corso dell’anno, attraverso nuove assunzioni raggiungono quota 16 dipendenti sono obbligate a inoltrare il prospetto al Ministero entro 60 giorni.
Il rispetto degli obblighi di cui sopra sono anche indispensabili per le dichiarazioni che l’azienda rilascia nel contesto dei contratti di appalto quando si evidenza la richiesta “l’azienda è in regola con la legge 68/99 e le assunzioni obbligatorie”, mi preme ricordare che in caso di dichiarazione mendace si incorre in una denuncia penale.
infine le sanzioni per l’ommesso adempimento dell’obbligo di assunzione attraverso il collocamento obbligatorio è pari a 153.00 euro per ogni giorno per ogni disabile e per l’omessa presentazione del prospetto sono 516.00 euro
Per ovviare alle eventuali assunzioni obbligatorie o scongiurare le sanzioni è possibile chiedere:
- Una convenzione ai sensi dell’art. 11, in questo caso si può determinare un lasso di tempo di un anno per proceder alle assunzioni obbligatorie
- Una convenzione ai sensi dell’art. 12 e adempiere all’obbligo dando del lavoro ad una cooperativa sociale (pulizie/facchinaggio/imbustamento/….)
- Un Esonero, solo nel caso debba assumere almeno 2 soggetti, in questo caso in vece dell’assunzione l’azienda procederà al pagamento di una somma di euro 30.64 al giorno per disabile (costo annuo 7.997,04), giustificando l’esonero in base all’attività svola, ovvero: elevata specializzazione – elevata faticosità (es. in piedi) – particolare modalità di svolgimento delle mansioni.