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PrestO per fiere, stabilimenti termali, parchi divertimento: istruzioni INPS

L’Inps, con circolare 3 agosto 2023 n. 75, illustra le novità, in materia di PrestO di cui all’articolo 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, apportate dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

Gli utilizzatori in oggetto, che abbiano alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori a tempo indeterminato (per le modalità di computo della media occupazionale vale quanto specificato al § 6.2 della circolare Inps n. 107/2017 e al § 3 del messaggio n. 2887/2017), ammessi al nuovo regime sono esclusivamente quelli che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:

  • 82.30.00: Organizzazione di convegni e fiere;
  • 96.04.20: Stabilimenti termali;
  • 93.21.01: Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
  • 96.09.05: Organizzazione di feste e cerimonie.

Si ricorda che, in ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, cfr. la lettera d) del comma 14 dell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017).

Gli utilizzatori in oggetto, a decorrere dall’anno civile 2023 (1° gennaio – 31 dicembre), possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale ed erogare compensi fino a 15.000 euro nei confronti della totalità dei prestatori (la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per determinate categorie di prestatori).

Dal 9 agosto 2023 è possibile accedere al servizio Inps “Contratto di prestazione occasionale” con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”, selezionabile da chi svolga quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 prima indicati, nel rispetto delle istruzioni generali dettate con le circolari n. 107/2017 e n. 103/2018.

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