Prestazioni previdenziali: il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge
L’Inps, con messaggio n. 5171 del 21 dicembre 2016, ha precisato che, in seguito alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze ad opera della L. 76/2016, dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.