Prassi – AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta n. 41/2025 – Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Allungamento del periodo minimo di residenza all’estero
AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 febbraio 2025, n. 41
La risposta all’interpello è interessante in questo passaggio
“ Qualora, inoltre, vi sia coincidenza tra il datore di lavoro (medesima società/gruppo) per il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero prima del rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia, al fine di stabilire il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero, occorre verificare se continuerà a lavorare per lo stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero e se questo coincida con il datore di lavoro presso il quale ha lavorato durante il periodo d’imposta precedente il trasferimento all’estero o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.”