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Periodo di preavviso non lavorato: computabilità ai fini dell’indennità di disoccupazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 21 giugno 2021, n. 17606, ha ritenuto che il periodo di preavviso non lavorato – per il quale sia corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso, assoggettata a contribuzione previdenziale – va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei 2 anni d’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della Corte territoriale, la quale aveva ritenuto non computabili – in aggiunta alle 47 settimane lavorate fino alla cessazione del rapporto di lavoro – le 5 settimane relative all’indennità sostitutiva del preavviso, in ragione del carattere obbligatorio e non reale del preavviso non lavorato, escludendo così che il lavoratore avesse raggiunto il requisito minimo per beneficiare dell’indennità di disoccupazione

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