Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della Corte territoriale, la quale aveva ritenuto non computabili – in aggiunta alle 47 settimane lavorate fino alla cessazione del rapporto di lavoro – le 5 settimane relative all’indennità sostitutiva del preavviso, in ragione del carattere obbligatorio e non reale del preavviso non lavorato, escludendo così che il lavoratore avesse raggiunto il requisito minimo per beneficiare dell’indennità di disoccupazione
Periodo di preavviso non lavorato: computabilità ai fini dell’indennità di disoccupazione
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 21 giugno 2021, n. 17606, ha ritenuto che il periodo di preavviso non lavorato – per il quale sia corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso, assoggettata a contribuzione previdenziale – va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei 2 anni d’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione.