PARERE PRO VERITATE SULLE MODALITA’ DEL PREAVVISO NELL’APPRENDISTATO NEL CCNL COMMERCIO (Confcommercio)
Occorre premettere che la disciplina del contratto di apprendistato è variata nel corso del tempo, si rileva che se il rapporto di apprendistato è stato instaurato prima del 25 giugno 2015 ricade nelle ipotesi disciplinate dal Testo Unico in materia di apprendistato, mentre per le assunzioni oltre tale data, tale rapporto sarà regolato dal D.Lgs. 81/2015.
Per quanto attiene alla decorrenza del periodo di preavviso, l’art. 42, comma quarto, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che “al termine del periodo di apprendistato le parti possano recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine”, mentre la disciplina previgente (art. 2, comma 1, lett. m, del D.Lgs. n. 167/2011) prevedeva che “il periodo di preavviso decorresse dal termine del periodo di formazione”.
Pertanto, per esempio, il contratto del Commercio Confcommercio, al TITOLO I, Capo II, PARTE I, art. 3 prevede che “…..Le parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma 30 giorni prima della scadenza dei contratto di apprendistato.” Da qui si deduce che la formazione prevede un termine precedente al completamento dell’apprendistato, e se ne deduce che con la vecchia normativa il preavviso, DOVEVA stare nei termini dell’apprendistato, ora dopo l’intervento del D.Lgs. 81/2015, tale decorrenza è stata spostata OLTRE il termine della formazione ovvero al termine dell’apprendistato inteso della durata contrattuale.
Per quanto invece al periodo di preavviso, sempre l’art. 3 succitato prevede: “Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, ai sensi dell’art. 2, lett. m), D.Lgs. n. 167/2011, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza”. (Articolo così modificato come dal Verbale di Accordo del 24/3/12)
Per quanto invece alla durata del preavviso, il CCNL non fa riferimento se deve essere riferita al livello conseguito o a quello finale da conseguire, tuttavia la cassazione più volte, stando anche ad una logica intuitiva, ha previsto che: “per determinare i giorni di preavviso, nel rispetto del giusto livello di inquadramento, bisogna fare riferimento al periodo di preavviso previsto per il livello con cui si era inquadrati da apprendista e non a quello che si raggiunge al termine del periodo formativo”.