Obbligo contributivo sulla rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso
La Cassazione, nella sentenza del 5 gennaio 2024 (n. 395), ha ritenuto che, data l’autonomia del rapporto di lavoro rispetto al rapporto previdenziale, qualora il lavoratore licenziato rinunci al diritto al pagamento dell’indennità di preavviso in via conciliativa, anche se la conciliazione è novativa, tale rinuncia incide in ogni caso sull’obbligo di pagare i premi. La Corte ha ritenuto che l’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali in relazione all’indennità di preavviso ha effetto sull’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali, tenendo conto del fatto che il datore di lavoro deve adempiere al suo obbligo di versare i contributi previdenziali, e che è responsabile nei confronti di un terzo, l’INPS.