Nuovi Voucher (Famiglie) e Contratto Prestazione Occasionale (Aziende) in vigore da oggi
di Consulente Del Lavoro Dott. Carlo Mollame
Studio Uboldi
(in applicazione della Circolare Inps n. 107 del 05/07/2017)
L’Inps ha emanato la Circolare applicativa per la gestione e l’utilizzo dei Nuovi Voucher:
– Voucher per famiglie (denominato Libretto Famiglia LF), se il datore di lavoro è una persona fisica non nell’esercizio dell’impresa;
– Contratto di Prestazione Occasionale denominato CPO (destinato alle Aziende fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato), per gli altri datori di lavoro.
Sarà operativa da Lunedì 10 luglio la piattaforma telematica dell’Inps, a cui dovranno registrarsi le famiglie (per la tipologia LF) e le aziende (per la tipologia Cpo), e sarà garantito il supporto di assistenza anche con il contact center.
Per entrambe le tipologie è previsto il seguente limite economico:
a) Per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5000,00 Euro netti;
b) Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5000,00 Euro netti;
c) Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2500,00 Euro netti.
Il limite di cui al punto b (Euro 5000,00 netti) deve considerarsi ridotto al 75% (Euro 3750,00) per alcune categorie particolari: 1) titolari di pensione di vecchiaia ed anzianità; 2) giovani con meno di 25 anni iscritti ad un regolare ciclo di studi; 3) persone disoccupate; 4) percettori di prestazioni integrative del salario e del reddito di inclusione sociale.
Limiti di Utilizzo:
Il contratto di prestazione occasionale Non è consentito:
– Da parte dei datori di lavoro con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato (media della forza aziendale del semestre precedente);
– Da parte delle imprese del settore edilizia ed affini;
– Nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi;
– Per l’agricoltura (salvo che per i casi specifici previsti nella circolare Inps citata).
Per entrambe le tipologie è stata predisposta apposita piattaforma telematica Inps a cui potranno accedere sia le famiglie (Libretto Famiglia LF) con il proprio PIN personale, che i datori di lavoro o intermediari abilitati con le proprie credenziali di accesso (Contratto Prestazione Occasionale Cpo). Al momento della registrazione bisognerà scegliere se accedere al “LF” oppure al “Cpo”.
I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, sul quale l’Inps provvederà entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, al pagamento diretto del compenso al lavoratore. Pertanto, particolare attenzione deve essere posta alla fase di registrazione dei dati nella piattaforma telematica.
Libretto di Famiglia:
Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto di famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
Mediante il libretto di famiglia l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:
– Lavori domestici, giardinaggio, pulizia e manutenzione;
– Assistenza domiciliare ai familiari;
– Insegnamento privato supplementare.
Il libretto di famiglia è composto da titoli di pagamento del valore nominale di Euro 10,00, pari ad un’ora di prestazione. Il valore del buono di Euro 10,00 è così suddiviso: Euro 8.00 al prestatore, Euro 2,00 per oneri contributivi ed assicurativi.
Al termine della prestazione, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, l’utilizzatore dovrà comunicare, a mezzo della piattaforma informatica o del contact center, tutti i dati identificativi del prestatore, il luogo e le ore lavorate.
Contratto di Prestazione Occasionale:
Il contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificata, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità
Possono fare ricorso a questa tipologia di contratto, nel rispetto dei limiti suddetti, gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi, le associazioni e gli altri enti sia privati che pubblici.
La misura del compenso per il lavoratore è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo stabilito dalla legge in Euro 9,00 per ogni ora di prestazione, ma, fissato almeno in quattro ore di prestazione, pertanto l’importo minimo è di Euro 36,00. Al compenso suddetto si applicheranno gli oneri aggiuntivi di Euro 2,97 ad ora (per contributi Inps) e, Euro 0,32 ad ora (per Inail), oltre agli oneri di gestione nella misura dell’1%.
La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori:
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (LF o Cpo) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Le modalità di versamento delle somme suddette sono:
1) Versamento a mezzo F24 (Elide), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e le causali previste per le due distinte tipologie libretto famiglie (causale LIFA) ovvero per il contratto di prestazioni occasionali (causale CLOC);
2) Strumenti di pagamento elettronico con addebito in C/C bancario/postale o carta di credito.
A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere gli obblighi contributivi, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.
Il prestatore riceverà la notifica dell’avvenuto inserimento in procedura della comunicazione da parte dell’utilizzatore della prestazione lavorativa, o della sua revoca, mediante posta elettronica o Sms.
Il Compenso al prestatore verrà pagato direttamente dall’Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
Comunicazioni relative al Contratto di Prestazione Occasionale.
E’ prevista un’unica comunicazione informativa preventiva da effettuare almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, tramite piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di Contact Center, fornendo i seguenti dati: a) dati identificativi del prestatore; b) la misura del compenso pattuita; c) il luogo di svolgimento della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e termine della prestazione; e) il settore d’impiego del prestatore.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero delle prestazioni, gestite con la procedura Inps.
Trattandosi di comunicazione preventiva, se per qualsiasi motivo, la prestazione non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della piattaforma telematica Inps, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro il terzo giorno successivo a quello originariamente previsto.
L’Inps in accordo con l’Anpal effettuerà un monitoraggio delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, poi annullate, al fine di scongiurare e reprimere eventuali abusi.
Circolare Inps n. 107 del 05/07/2017.
Studio Uboldi