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Nuovi bonus Renzi anche su CIG, Naspi, indennità maternità – decreto Legge 3/2020

Come gli stipendi, a partire dal mese di luglio anche molte prestazioni economiche a sostegno del reddito erogate dall’INPS , ad esempio Naspi indennità di maternità , Cassa integrazione,  saranno integrate con il nuovo bonus fiscale l’ulteriore detrazione fiscale pari a 100 euro, introdotti  dal DL 3-2020 in sostituzione del bonus Renzi sui redditi fino a 40 mila euro. Non c’è bisogno di richiesta ma può essere utile invece l’istanza di revoca. Vediamo di seguito i dettagli.

L’istituto ha emanato lo scorso 21 agosto la circolare 96 in cui  illustra le modalità di erogazione delle integrazioni che hanno sostituito il bonus Renzi, e per l’eventuale rinuncia,   ad evitare lo sforamento della soglia reddituale prevista,   che annullerebbe i benefici anche su eventuali redditi da lavoro dipendente .

 

LE PRESTAZIONI PER CUI SPETTANO I TRATTAMENTI INTEGRATIVI FISCALI  (EX “BONUS RENZI”)

 Le prestazioni sulle quali spettano i trattamenti integrativi sono quelle sostitutive del reddito e assimilate al reddito di lavoro dipendente (articolo 6 del Tuir) , che la circolare suddivide in due categorie ovvero  :

  • l’indennità di disoccupazione NASpI;
  • l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • i trattamenti disoccupazione agricola (DS AGRI);
  • gli assegni integrativi di misura della NASpI previsti da alcuni Fondi di Solidarietà;
  • l’assegno integrativo della durata della NASpI e della mobilità ordinaria previsto dal Fondo del Trasporto Aereo;
  • l’assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito Cooperativo;
  • crediti da lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992 (c.d. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di Garanzia;
  • indennità di maternità per congedo obbligatorio;
  • congedo obbligatorio del padre;
  • assegno per le attività socialmente utili;
  • indennità di tirocinio.

Per i percettori di queste prestazioni  INPS verificherà la soglia di reddito per l’accesso con metodo previsionale.

Invece l’Istituto non può utilizzare questo metodo e si basera sui dati reddituali già disponibili  per definire  le seguenti erogazioni:

  • tutte le tipologie di integrazione salariale: CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, CISOA, assegno ordinario e assegno di solidarietà, FIS (dei Fondi di solidarietà bilaterale/Fondo di integrazione salariale);
  • l’assegno di ricollocazione per i titolari di CIGS (c.d. “bonus Rioccupazione”);
  • la malattia;
  • le indennità per inabilità temporanea assoluta dei lavoratori assicurati ex IPSEMA;
  • il congedo parentale;
  • il congedo facoltativo del padre;
  • le indennità antitubercolari TBC;
  • i permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992;
  • le prestazioni di congedo straordinario.

 

LE PRESTAZIONI SU CUI NON SPETTANO INTEGRAZIONI

Il trattamento integrativo non spetta invece sulle prestazioni esenti da IRPEF o soggette a tassazione separata . Questo l’elenco stilato dall’INPS:

  • il TFR Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982;
  • il TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
  • i pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 5.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all’articolo 17 del TUIR
  • pagamento anticipato dell’indennità di NASpI erogata in unica soluzione (in quanto  contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità e non piu prestazione sociale).
  •  le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
  • le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione separat
  •  il Reddito di cittadinanza;
  • gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare;
  • l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (il c.d. assegno di maternità dello Stato);
  • le indennità COVID-19 di cui al D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, c.d. decreto “Cura Italia”, e di cui al D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, c.d. “decreto Rilancio”;
  • l’anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020;
  • l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni;
  • il Premio alla Nascita;
  • l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè);
  • il bonus baby-sitting.

L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, riconoscerà il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione in modo automatico, cioè senza alcuna preventiva richiesta da parte del dipendente, per i giorni in cui il reddito è stato prodotto.

Nel caso dell’indennità di cassa integrazione erogata direttamente dall’istituto grazie ai dati forniti  nell’Sr41 sarà erogato  il corretto trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione, evitando duplicazioni dei benefici da parte dell’Inps e dell’azienda.

Le agevolazioni fiscali in argomento corrisposte ai contribuenti nel corso del 2020 saranno esposte nella CU/2021.

In sede di conguaglio di fine anno, l’Inps quale sostituto d’imposta determinerà l’esatto importo spettante a titolo di trattamento integrativo o di ulteriore detrazione, provvedendo a recuperare gli importi indebitamente erogati. Se questi ultimi superano i 60 euro, il recupero sarà effettuato in otto rate di pari importo.

 

 

RINUNCIA AL BENEFICIO

Per evitare di superare la soglia di 28 mila euro i lavoratori  possono comunicare la rinuncia al beneficio attraverso l’apposito applicativo che sarà presente nel portale Inps (“Rinuncia trattamento integrativo DL n. 3/2020”) entro il 31 luglio 2020  o presentando una nuova dichiarazione di detrazioni fiscali .

L’INPS specifica inoltre che :

  • gli assicurati che, in base alla personale situazione reddituale complessiva, non hanno i presupposti per il riconoscimento del trattamento integrativo sulla prestazione erogata dall’INPS sono tenuti a darne tempestiva comunicazione entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
  • gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (ad esempio, i titolari di Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista di 28.000 euro annuo  sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.

I canali attraverso i quali gli utenti potranno comunicare la rinuncia al trattamento integrativo sono il portale dell’Istituto e le Strutture territoriali.

 

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