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Nuove misure per il lavoro nel decreto Ucraina CIG E FIS aggiuntive e bonus benzina

Il Governo ha approvato un decreto legge con “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina ”  che comprendono anche aiuti alle imprese  contro il caro energia e una prima organizzazione dell’assistenza umanitaria all’Ucraina.

Il decreto è stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale. Qui il testo Decreto n. 21 del 21.3.2022.

Il provvedimento   affronta diversi ambiti

  • contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti
  • sostegni alle imprese
  • norme  a tutela delle imprese nazionali nella crisi internazionale
  • modalità e finanziamenti  per l’accoglienza umanitaria.

Vediamo di seguito  alcuni dettagli in particolare sulle misure di sostegno per il lavoro per le aziende  piu coinvolte nella crisi energetica e bellica.

Nuova CIGO – FIS- Esonero contribuzione addizionale

Con l’art. 11  “Disposizioni   in materia di integrazione salariale”  sono garantite:

  1.  ulteriori 26 settimane ai datori di lavoro  che accedono alla Cassa integrazione Ordinaria per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare  difficoltà economica, nel caso abbiano esaurito i  periodi fruibili . Per la misura sono stanziati 150 milioni di euro per l’anno 2022, limite di spesa che sarà monitorato dall’INPS ai fini dell’accettazione delle domande.
  2. Ulteriori 8 settimane  di assegno di integrazione salariale sono disponibili  per i datori di lavoro  del settore turismo che occupano fino a 15 dipendenti
  3. Inoltre  è previsto l‘esonero dal versamento  della contribuzione addizionale  ai datori di lavoro  che sospendono o riducono l’attivita per difficoltà derivanti dalla crisi internazionale Ucraina nel periodo 22 marzo 31 maggio 2022 , appartenenti ai codici Ateco seguenti:

Siderurgia 

CH 24.1 Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe

Legno 

AA 02.20 Legno grezzo

CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in

paglia e materiali da intreccio

Ceramica

CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica

CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica

CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.

Automotive 

CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli

CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

Agroalimentare

CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais,

granturco e altri cereali)

CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais)

CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)

AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso)

Agevolazione contributiva per personale aziende in crisi

La norma estende l’esonero contributivo totale in caso di assunzione a tempo indeterminato  che già comprende, con la legge di bilancio 2022 , i lavoratori da imprese in crisi.

In particolare vengono inseriti nella platea che da diritto all’agevolazione anche i «lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette». Il beneficio non sarà cumulabile con quello previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ( (contributo Naspi non corrisposta al lavoratore).

Per questa misura sono destinati 2,1 milioni quest’anno, 5,5 per il 2023 e 4,2 per il 2024.

Bonus benzina non imponibile per i dipendenti

Per l’anno 2022, le aziende  private potranno erogare  buoni benzina o analoghi titolia titolo gratuito ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per  lavoratore   che non saranno soggetti a imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

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