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Novità in PILLOLE

– INPS proroga dei termini dell’opzione donna
Con il messaggio n. 217 del 19 gennaio 2021, informa circa la proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti  di cui all’art. 1 comma 336 L. 30/12/2020 n. 178

– INPS Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali rateizzazione dell’ulteriore 50%
L’INPS, con il messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021, fornisce le indicazioni operative per il versamento del restante 50% delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo

– Agenzia dell’Entrate lavoratori impatriati – contribuenti che rientrano a seguito di distacco all’estero
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 42 del 18 gennaio 2021, chiarisce l’ambito di applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati – articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147- contribuenti che rientrano a seguito di distacco all’estero.

– COVID-19 – lavoratori fragili e in quarantena: le novità sulla malattia
L’INPS, con il messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, fornisce indicazioni sulle novità, introdotte dall’articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), riguardo la tutela della malattia per i lavoratori privati posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, e per i lavoratori fragili.

– Governo: COVID-19 – misure in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari
Il Governo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, il Decreto Legge n. 3 del 15 gennaio 2021 con le misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.
Il decreto è vigente dal 15 gennaio 2021.
Il testo prevede:
= l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
= Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021.
= Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
= Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

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