NOVITA’ art. 63 DL 18/20 circolare AdE 8/E – bonus 100 euro
RIEPLOGO BONUS 100 euro:
- il bonus non si applica alle giornate di smart-working, di malattia, di feriee a tutte le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.
- va erogato indipendentemente dal tipo di orario effettuato: full time o part-time
- va effettuato un rapporto tra le ore effettivamente lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente
- per i lavoratori cessati nel mese di marzo, si calcoleranno i soli giorni di lavoro
- chi ha lavorato in trasferta, presso clienti, dovrà comunque riceverlo (QUINDI ANCHE SUI CANTIERI)
- nel limite dei 40mila eurodeve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
- non necessariamente il premio deve essere erogato nel mese di aprile 2020. L’importante è erogarlo entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno
- il lavoratore deve autocertificare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2019.
- Il recupero in compensazionedel premio deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.
DETTAGLIO:
I lavoratori dipendenti che hanno prestato attività lavorativa fisicamente all’interno dell’azienda, per beneficiare del premio di 100 euro previsto da decreto Cura Italia (art. 63 Dl 18/20), non devono aver ricevuto nel 2019 un reddito da lavoro dipendente superiore ai 40mila euro. Ai fini del computo della soglia reddituale si devono considerare esclusivamente i redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione progressiva IRPEF e non anche quelli assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 2020. Il datore di lavoro, per erogare il premio, avrà bisogno di una autodichiarazione da parte del lavoratore che attesti tale requisito.
In particolare, il premio è pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella sede aziendale nel mese di marzo 2020, ed è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta, a partire dalla retribuzione del mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente (articolo 49, comma 1, del TUIR), che hanno ricevuto, nel corso dell’anno 2019, un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Inoltre, il premio non concorre alla formazione del reddito.
Per il calcolo del premio erogabile, non dovrà essere fatta alcuna differenza tra i lavoratori in base all’orario di lavoro (full time e part time), ma andrà effettuata una verifica solo sulle giornate di presenza effettiva in azienda nel periodo di riferimento (marzo 2020).
Nel cumulo delle giornate per il calcolo del bonus, non devono considerarsi valide le giornate di ferie o di malattia.
In seguito alla circolare dell’AdE n. 8/E del 3/2020, l’orientamento prima indicato varia quindi qualora il lavoratore, nel mese di marzo, abbia prestato la propria attività lavorativa anche in trasferta, ad esempio presso clienti ovvero presso altre sedi di lavoro dell’impresa, anche queste giornate dovranno essere computate per il calcolo del premio di 100 euro. In quanto, la ratio della norma è proprio quella di “ristorare” i dipendenti che hanno continuato a lavorare “on the job” in questo periodo critico, fornendo il proprio supporto al fine di limitare la crisi economica in atto.
Per quanto al modello F24: in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Esempio di autocertificazione:
Io sottoscritto ________, dipendente della ditta _________ dal _______, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 63 del Decreto Legge n. 18/2020, sono a dichiarare (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) quanto segue:
[__] dichiaro di aver percepito, nel corso dell’anno 2019, redditi complessivi da lavoro dipendente per un importo non superiore a 40.000 euro
[__] dichiaro di aver percepito, nel corso dell’anno 2019, redditi complessivi da lavoro dipendente per un importo superiore a 40.000 euro
Data e Firma