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Normativa Covid-19 sul contratto a tempo determinato (Contratto a termine)

i contratti a termine hanno subito una variazione in termini di rinnovi e proroghe dovute alle disposizioni emergenziali legate alla pandemia da Coronavirus. In sostanza, le norme più rilevanti ad oggi (10/9/21) prevede no  quanto segue:

  1. i datori che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020 possono prorogare o rinnovare (anche senza stop and go) i contratti a termine, anche se nella stessa unità produttiva è in corso una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario per cassa integrazione guadagni di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine (articolo 19-bis D.L. 17 marzo 2020, n. 18, inserito dalla legge di conversione n. 27/2020): con riguardo a tale disposizione si veda anche quanto precisato dall’INL dapprima con la Nota 12 maggio 2021, n. 762; nonché da ultimo con la Nota 28 maggio 2021, n. 855);
  2. entro il 31 dicembre 2021, in deroga all’art. 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per 1 sola volta i contratti a termine (inclusi quelli in regime di somministrazione), anche senza le causali previste dall’art. 19, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (art. 17, co. 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge n. 69/2021, che ha modificato l’art. 93, co. 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Tali disposizioni hanno efficacia dall’entrata in vigore del D.L. n. 41/2021 e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti (art. 17, co. 2, decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge n. 69/2021);
  3. in via permanente, il contratto a termine può essere prorogato (oltre i 12 mesi) o rinnovato anche in base alle specifiche esigenze individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da AA.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA o RSU (art. 19, co. 1, lettera b-bis, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; art. 41-bis, co. 1, lettera a, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in legge 23 luglio 2021, n. 106; INL, Nota 14 settembre 2021, n. 1363);
  4. fino al 30 settembre 2022 (inteso come ultimo giorno utile per la stipulazione), il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, di cui al co. 1 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, può essere apposto al primo contratto di lavoro a termine tra le parti qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 (art. 19, co. 1, lettera b-bis, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; art. 41-bis, co. 1, lettera b, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in legge 23 luglio 2021, n. 106; INL, Nota 14 settembre 2021, n. 1363).
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