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NASPI e giusta causa

Le dimissioni per giusta causa sono quello strumento con il quale il lavoratore dipendente può licenziarsi senza dover dare alcun preavviso al datore di lavoro e mantenendo inalterato il diritto all’indennità di disoccupazione.
Questo avviene solamente in determinati casi, qualora si venga a creare un’ipotesi particolare che giustifichi il recesso immediato del contratto da parte del dipendente.
In questo caso non solo il lavoratore non è dovuto a dare il preavviso per le dimissioni ma ha comunque diritto a percepire l’indennità di disoccupazione Naspi.
Vediamo ora quali sono questi casi:
– vi è stato un mancato pagamento della retribuzione;
– sono state subite molestie sessuali a lavoro;
– vi è stato un peggioramento delle mansioni lavorative;
– si è subito il mobbing;
– sono state registrate notevoli variazioni delle condizioni di lavoro;
– la sede di lavoro è stata spostata a oltre 50 km o 80 minuti dalla sede originaria oppure lo sposate o è stato richiesto senza ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 del Codice Civile.
– il comma 4 dell’articolo 2112 del Codice Civile consente anche ai lavoratori di un’azienda ceduta e trasferita in un’altra di dimettersi per giusta causa qualora, entro i 3 mesi dall’avvenuto trasferimento, vi siano state delle importanti modifiche alle loro condizioni lavorative. Con il termine “importanti” modifiche si intende anche l’applicazione di un nuovo contratto collettivo che prevede delle condizioni differenti rispetto al precedente.
– Inoltre, si ha diritto alla Naspi se le dimissioni sono state presentate (senza giusta causa) anche nel periodo di maternità, che va da 300 giorni prima della data presunta di nascita fino al compimento di 1 anno del bambino

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