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NASPI anticipata per quota di cooperativa: istruzioni per l’esenzione fiscale

La NASPI,l’indennità di sostegno al reddito per gli eventi di disoccupazione involontaria istituita dal d.lgs 22 2015,  come noto puo essere riscossa dai lavoratori sia in forma mensile (per un massimo di 78 settimane)  che in un unica soluzione anticipata.

L’art. 8, co. 1 del D.Lgs. n. 22/2015 ha stabilito che il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata dell’intero importo del trattamento NASpI.

In particolare, l’anticipo  intende incentivare l’autoimprenditorialità,  cioè deve essere finalizzato:

  1.  all’avvio di un’attività lavorativa autonoma;
  2.  all’avvio di impresa individuale oppure 
  3. alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Va ricordato che  l’erogazione anticipata della NASpI fa perdere il diritto all’assegno al nucleo familiare e all’accredito figurativo ai fini pensionistici.

La legge di bilancio 2021 (L.160 2019 ) aveva inoltre stabilito la non imponibilità  fiscale per tali importi , prevedendo un provvedimento  dell’Agenzia delle Entrate per le modalità operative di attuazione che però non era stato mai emanato

Il documento è stato pubblicato ieri 17 giugno  e chiarisce le modalità di richiesta da parte dei lavoratori interessati  e di gestione da parte dell’INPS. Lo alleghiamo in fondo all’articolo.

Dunque,  i lavoratori in questi casi  devono fare richiesta allegando   alla domanda i documenti di seguito elencati:

  1. attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
  2. stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
  3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione

L’Agenzia  specifica anche che l’INPS non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate   e provvederà a certificare, in qualità di sostituto d’imposta, l’erogazione di tali trattamenti nel modello di Certificazione Unica. 

 Ricordiamo per completezza  che  i lavoratori che hanno diritto alla NASPI sono i dipendenti del settore privato, che perdono il lavoro per cause involontarie compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Con Interpello del 24 aprile 2015 n. 13, il Ministero del Lavoro ha  chiarito che l‘indennità NASpI oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita dell’occupazione, è concessa  anche nelle ipotesi in cui :

  1. il lavoratore si licenzi per  giusta causa, 
  2. si arrivi a  risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di  procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 – introdotta dall’art. 1 comma 40 della L. n. 92/2012.

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 17.06.2021 n. 155130

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