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Modifiche alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo dei contratti a termine. E ancora, assoggettamento a IVA, dal 1° gennaio 2025, delle prestazioni di prestito o distacco di personale.

Il Senato, nella seduta del 6 novembre 2024, ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge del decreto Salva Infrazioni (D.L. n. 131/2024) sugli obblighi derivanti da atti UE e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

In materia di lavoro, una rilevante novità introdotta in sede di conversione è l’assoggettamento a IVA, dal 1° gennaio 2025, delle prestazioni di prestito o distacco di personale.

Lavoratori stagionali stranieri
L’art. 9 modifica il TU sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2023/2022 per il non corretto recepimento della

direttiva 2014/36/UE relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi come lavoratori stagionali.
In particolare, si dispone che il datore di lavoro che metta a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero.

Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo dei contratti a termine nel settore privato
Con l’art. 11, a fronte della procedura di infrazione 2014/4231, si modifica la disciplina relativa al computo dell’indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale.
Ai sensi del comma 2 dell’ articolo 28 del  D.Lgs. n. 81/2015, in presenza della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, giudizialmente disposta, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Con la nuova disposizione, si introduce la possibilità per il giudice di riconoscere un indennizzo anche in misura superiore alle 12 mensilità, qualora il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno.

Viene inoltre abrogato il comma 3 dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015, che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di risarcimento nei casi in cui i contratti collettivi prevedano l’assunzione, anche con contratto a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie.

Imponibilità ai fini IVA dei distacchi di personale
L’art. 16-ter dispone l’abrogazione dell’art 8, comma 35, della legge n. 67/1988, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, che esclude da IVA i prestiti o i distacchi di personale per i quali è versato solo il rimborso del relativo costo.
L’abrogazione si applica ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovativa decorrere dal 1° gennaio 2025.
Conseguentemente, dal 1° gennaio 2025, il distacco del personale dovrà ritenersi assoggettato all’IVA.

Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia UE di cui alla causa C-94/19, oppure in conformità all’ art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi

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