MOBILITY MANAGER – obbligo per aziende con più di 100 addetti – Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34
Con il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito Legge 17 luglio 2020 n. 77, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, è stato previsto che le imprese e le PA con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, Città metropolitana, capoluogo di Provincia o Comune> 50.000 abitanti adottino, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager. La figura era già prevista Decreto del MATTM del 1998 ma con soglie di 300 dipendenti.
l’obbligo di nominare il mobility manager e di redigere il piano degli spostamenti casa lavoro riguarda le imprese con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in:
- Capoluoghi di regione
- Città metropolitane
- Capoluogo di provincia
- Comuni con più di 50.000 abitanti.
Per la verifica del limite dei 100 dipendenti si devono considerare come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.
Al mobility manager sono assegnati i seguenti compiti:
- promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL (piano degli spostamenti casa lavoro), della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
- supporto all’adozione del PSCL;
- adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area;
- verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione;
- curare i dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;
Il mobility manager aziendale deve essere nominato tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente, possedere competenze tecniche.
Le aziende assicurano che il mobility manager aziendale sia in possesso dei requisiti.
Mobility Manager di Area
Per le aziende con più sedi sul territorio potrà essere nominato un MM responsabile e più MM per aree geografiche.
Il PSCL va redatto entro 180 giorni dal 27 maggio (quindi entro il 23 novembre) e trasmesso al Comune territorialmente competente entro quindici giorni dall’adozione. Deve essere inviato entro il 31 dicembre di ogni anno.
Le figure delineate sono quelle del Mobility Manager (gestore degli spostamenti casa-lavoro), del Fleet Manager (responsabile della gestione della flotta aziendale), del Travel Manager (gestore delle trasferte di lavoro) e del Corporate Mobility Manager (che coordina le attività dei suddetti manager), dei quali gli organismi accreditaci potranno verificare l’aderenza ai requisiti. L’obiettivo è infatti favorire la certificazione volontaria dei professionisti che possa essere richiesta agli organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone”, in linea con la Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.
Riportiamo di seguito la guida completa del Ministero.
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/Mims_mobility_manager_linee_guida_spostamenti