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Mobilità, tutte le novità in chiaro

Come anticipato nella nostra newsletter del 27.12.2016 , a partire dal 1.1.2017 la mobilità ordinaria ha cessato di esistere.

Con il messaggio 11.01.17 , l’Inps torna a definire meglio quelli che sono i risolti operati di questa novità:

In caso di disoccupazione involontaria i lavoratori non avranno più diritto a :

–         Indennità di mobilità ordinaria;

–         Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia;

Al suo posto viene riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi

Per le aziende , dal 1.1.2017 cessa l’obbligo di versamento delle seguenti forme contributive :

contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile (art. 16, c. 2, lett. a), legge n. 223/91);

contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91);

contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile (art. 15 legge n. 427/75).

Secondo l’istituto a partire da 1/2017 le procedure UniEmens saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni.

Inoltre per i licenziamenti intervenuti a far data dal 31.12.2016 , ove il datore di lavoro abbia versato comunque il contributo d’ingresso è prevista la possibilità di recupero attraverso la denuncia Uniemens .

Contestualmente vengono abrogati gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità

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