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MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 08 agosto 2023 – specifiche tecniche

  1. Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, dal 1° settembre 2023, è istituito, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il Supporto per la formazione e il lavoro, di seguito SFL, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.
  2. Nelle misure del SFL rientrano, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023 il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e i progetti utili alla collettività definiti dall’articolo 6, comma 5-bis, del citato decreto-legge.
  3. Ai fini dell’avvio della messa in esercizio del SFL, il presente decreto definisce le modalità di attuazione del decreto-legge n. 48 del 2023, relativamente a:
  4. a) l’articolo 4, comma 7, con riferimento alle modalità di richiesta, attivazione e funzionamento della misura;
  5. b) l’articolo 12, comma 11, con riferimento alle misure per il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio e valutazione del SFL;
  6. c) l’articolo 12, comma 13, con riferimento alle modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro alle agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonché alle relative modalità di utilizzo.

Articolo 2

(Beneficiari e requisiti della misura)

  1. Possono chiedere di accedere al SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.
  2. Il SFL può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’Assegno di inclusione di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto-legge n. 48 del 2023, che decidono di partecipare ai percorsi di cui all’articolo 1, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del medesimo decreto-legge.
  3. Il SFL è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
  4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera b), numero 1, del decreto-legge n. 48 del 2023. Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2}, del medesimo decreto-legge, la soglia dei 6.000 euro annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell’ISEE. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, del richiamato decreto-legge, fermo restando l’obbligo di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione.

Articolo 3

(Richiesta della misura)

  1. Il SFL viene richiesto dall’interessato all’INPS con modalità telematiche e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (di seguito, SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua richiesta per proseguire il percorso di attivazione. Il conferimento e il trattamento dei dati vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e, più nello specifico, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del presente decreto nonché dal decreto attuativo dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante.
  2. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata presso gli Istituti di patronato o, a far data dal 1°gennaio 2024, presso i Centri di Assistenza fiscale.
  3. La richiesta di cui al comma 1 è accolta dall’INPS, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all’articolo 2, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione, attraverso sistemi di interoperabilità, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del decreto-legge n. 48 del 2023. Con riferimento ai dati trattati e conferiti dalle singole amministrazioni, nell’ambito delle attività di rispettiva competenza, e delle relative banche dati, si rinvia all’articolo 9 del presente decreto nonché al decreto attuativo dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante.

Nella richiesta, l’interessato, nel rispetto dell’articolo 9 del presente decreto nonché delle disposizioni previste dal decreto attuativo dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici:

  1. a) rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, ove non abbia già una dichiarazione attiva;
  2. b) autorizza espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
  3. c) dimostra l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.
  4. All’esito delle verifiche di cui al comma 3 e al conseguente accoglimento della richiesta, l’INPS informa il richiedente che, ai fini della attuazione della misura, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, al fine di sottoscrivere il patto di attivazione digitale.
  5. Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell’attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nel patto di attivazione digitale il beneficiario si impegna, altresì, a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Articolo 4

(Modalità di attivazione e funzionamento della misura)

  1. A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata tramite il Sistema Informativo Unitario (di seguito, SIU), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari nell’ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalità definite ai sensi dell’articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge n. 48 del 2023. Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti già coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio personalizzato viene aggiornato ovvero integrato.
  2. Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività, definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5 bis, del decreto-legge n. 48 del 2023. Nelle misure di SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui all’allegato B del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, Lep da E) a O), nell’ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per il trattamento dei dati e le misure di garanzia e tutela degli interessati, anche con riguardo ai trattamenti automatizzati effettuati a fini di profilazione e alla necessità di verifiche periodiche sulla qualità dei dati e l’intervento umano nel processo decisionale relativo all’individuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro, si rinvia alle previsioni di cui alla Deliberazione n. 11 del Commissario straordinario di ANPAL del 7 novembre 2022 e all’allegato tecnico n. 4 del decreto attuativo dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023. Rientra tra le misure di SFL anche il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all’articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 40 del 2017.
  3. Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui al comma 2 effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione 6 della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell’ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023. Le registrazioni relative alle attività di cui al comma 4 contengono gli elementi necessari per l’erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e termine, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del presente decreto e dal decreto attuativo dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici. Nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente le attività di cui al presente comma può darne comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato.
  4. In caso di partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività previste al comma 3, compresa l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l’interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell’INPS. L’erogazione del beneficio da parte dell’INPS è subordinata all’inserimento nel SIISL dell’effettivo inizio di una delle attività di cui al comma 3 da parte dei competenti servizi all’INPS.
  5. In corso di fruizione della misura di SFL, nel SIISL sono registrati i dati sullo stato della domanda e gli ulteriori eventi rilevanti sulla prestazione, come indicati nel decreto ministeriale previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023.
  6. Al SFL si applicano gli incentivi e le agevolazioni previsti dall’articolo 10 del decreto-legge n. 48 del 2023 per l’Assegno di inclusione.
  7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL, siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il SIISL.

Articolo 5

(Obblighi dei beneficiari della misura)

  1. Il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni, in applicazione dell’articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023. In caso di mancata conferma dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l’INPS sospende il beneficio.

In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio, ai sensi degli articoli 8, comma 6, e 12, comma 10, del decreto-legge n. 48 del 2023.

  1. Il beneficiario del SFL è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 48 del 2023. A seguito della mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro, di cui al primo periodo, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023, l’evento suscettibile di sanzione e l’INPS dispone la decadenza dal beneficio.
  2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, l’accettazione di un’offerta di lavoro di cui al comma 2 di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell’attività lavorativa trasmesse all’INPS dal lavoratore, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell’erogazione del beneficio. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l’INPS, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto-legge n. 48 del 2023 e dal presente decreto, eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso. Il reddito percepito dal rapporto di lavoro di cui al presente comma non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. La compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito è verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all’INPS, nei termini indicati dall’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 48 del 2023, e che devono contenere l’indicazione del reddito percepito solamente nei casi in cui lo stesso superi l’importo di euro 3000 annui lordi, per la quota eccedente tale importo.
  3. Ai beneficiari del SFL si applicano gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità. Per i beneficiari del SFL inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate ai sensi del presente decreto, gli obblighi di cui al primo periodo sono sospesi fino a conclusione dei suddetti percorsi.

Articolo 6

(Controlli e sanzioni)

  1. Con riguardo ai controlli e alle sanzioni, al SFL si applicano le medesime disposizioni previste per l’Assegno di inclusione dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. Le cause di decadenza indicate all’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto-legge, sono riferite a ciascun richiedente.

Articolo 7

(Misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione)

  1. Le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, di cui all’articolo 12, comma 11, del decreto­ legge n. 48 del 2023, sono individuate attraverso:
  2. a) l’identificazione, al comma 2, dei requisiti dei soggetti titolati all’erogazione delle misure di politiche attive del lavoro comunque denominate di cui al presente decreto;
  3. b) l’individuazione, al comma 4, degli standard minimi dei servizi e delle relative opzioni di costo semplificate;
  4. c) l’individuazione, al comma 5, degli standard minimi di attestazione delle attività di apprendimento svolte ai sensi del presente decreto;
  5. d) l’individuazione, al comma 6, degli oneri comunicativi dei soggetti che accedono al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
  6. Per l’erogazione delle misure di politica attiva comunque denominate di cui al presente decreto sono abilitati ad accedere ed operare nell’ambito del SIISL, nel rispetto delle previsioni normative regionali in materia di accreditamento alla formazione e delle previsioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015 in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro, nonché, con riguardo al trattamento dei dati personali, di quanto previsto dall’articolo 9 del presente decreto e dal decreto attuativo dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici, i seguenti soggetti, per gli ambiti di rispettiva competenza e titolarità:
  7. a) i centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
  8. b) le agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
  9. c) gli enti di formazione, ivi compresi gli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003, accreditati dalle Regioni e Province autonome, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
  10. d) i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 2000 e i fondi bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
  11. e) gli enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
  12. f) i Comuni, in forma singola o associata, o loro ripartizioni sub territoriali aventi autonomia amministrativa;
  13. g) gli enti di servizio civile universale di cui al decreto legislativo n. 40 del 2017;
  14. h) i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.
  15. In attuazione di quanto previsto all’articolo 12, comma 13, del decreto-legge n. 48 del 2023, i soggetti di cui al comma 2, lettera b), accedono, secondo le modalità operative del SIISL, alle liste dei beneficiari del SFL e ai relativi dati, nei limiti e per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 del richiamato decreto-legge.
  16. In attuazione del Piano Nuove Competenze, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021, relativamente alle attività di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di formazione, per la determinazione degli standard minimi dei servizi e delle relative unità di costo standard, si applicano le disposizioni adottate nell’ambito degli interventi di investimento e di riforma di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione MS – Componente Cl del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativi specificamente al “Programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)” e all’intervento “Sistema duale” e nell’ambito dei programmi nazionali a valere sulla programmazione 2021-2027 del Fondo Sociale Europeo Plus. Per gli standard di servizio e di remunerazione relativi alla misura del servizio civile universale, si rinvia alle disposizioni vigenti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 40 del 2017. Per il trattamento dei dati e le misure di garanzia e tutela degli interessati, anche con riguardo ai trattamenti automatizzati effettuati a fini di profilazione e alla necessità di verifiche periodiche sulla qualità dei dati e l’intervento umano nel processo decisionale relativo all’individuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro, si rinvia alle previsioni di cui alla Deliberazione n. 11 del Commissario straordinario di ANPAL del 7 novembre 2022 e all’allegato tecnico n. 4 del decreto attuativo dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023.
  17. Le attività di apprendimento svolte ai sensi del presente decreto devono essere finalizzate al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell’ambito del Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e prevedere, in esito al percorso, il rilascio almeno di una attestazione di trasparenza dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021. Le attestazioni di cui al primo periodo sono rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate in modo permanente con modalità digitale presso le amministrazioni che le hanno prodotte, in conformità del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Se la formazione è finanziata da un fondo paritetico interprofessionale le attestazioni possono essere prodotte dal soggetto erogatore della formazione.
  18. Tutti i soggetti di cui al comma 2, abilitati ad accedere e operare nell’ambito del SIISL, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. L’INPS, per il tramite del SIISL, mette a disposizione l’informazione sui provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, tutti i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all’autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall’accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

Articolo 8

(Monitoraggio e valutazione della misura)

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio e della valutazione e del coordinamento dell’attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi del SFL e predispone, annualmente, un rapporto sulla sua attuazione, che comprende indicatori di risultato e di impatto della misura, da pubblicare sul proprio sito istituzionale, avvalendosi del supporto tecnico di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nell’ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali finalità, i dati sono trattati in modo da non rendere identificabili, neanche in maniera indiretta, gli interessati.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il SIU acquisisce dal SIISL, nel rispetto dell’articolo 9 del presente decreto nonché delle previsioni di cui al decreto attuativo dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici, i dati e le informazioni relative alla sottoscrizione dei patti di attivazione digitale, dei patti di servizio personalizzato nonché alle attività di formazione e attivazione lavorativa avviate e concluse da parte dei beneficiari del SFL.
  3. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell’attuazione del SFL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che presentano particolari ritardi nell’attuazione della misura e, d’intesa con le medesime e con il supporto dell’Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9

(Trattamento dei dati personali)

  1. Il trattamento dei dati sui richiedenti e beneficiari del SFL è effettuato nell’ambito del SIISL secondo le modalità e le garanzie di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679.
  2. In particolare, nel decreto ministeriale previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e relativi allegati tecnici, sulla base della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, sono individuate misure concernenti l’individuazione di:
  3. a) ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nel trattamento, ai sensi dell’articolo 4, nn. 7) e 8), del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riguardo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’INPS e ai soggetti di cui all’articolo 7 del presente decreto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), e b), del Regolamento (UE) 2016/679;
  4. b) dati personali trattati e operazioni eseguite nell’ambito dell’SFL, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), e c), del Regolamento (UE) 2016/679;
  5. c) misure volte ad assicurare la trasparenza del trattamento, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché delle disposizioni che prevedono obblighi informativi in favore degli interessati di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;
  6. d) misure volte ad assicurare la qualità e l’aggiornamento dei dati trattati, nel rispetto del principio di esattezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. d), del Regolamento (UE) 2016/679;
  7. e) tempi di conservazione dei dati personali con riferimento a ciascuna delle finalità perseguite, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679;
  8. f) misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza di cui agli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

  1. Al SFL si applicano le disposizioni indicate nell’articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 48 del 2023.
  2. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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