Massimale contributivo per pensionati rioccupati INPS Mess. 11/11/24 n. 3748 – art. 2, comma 18 L. 335/95
È stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di chiarire se, nelle ipotesi di nuova assunzione di un lavoratore già pensionato, se si deve applicare il massimale contributivo dei “nuovi iscritti” o “vecchi iscritti” anche qualora per tali periodi sia stato già conseguito il trattamento pensionistico.
La risposta è stata la seguente: la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. In particolare, nell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del massimale contributivo.
Nel merito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito.
Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale, quale la pensione.
Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un’attività libero-professionale che richieda l’iscrizione presso un ente di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall’ente di riferimento.