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L’obbligo del GREEN PASS e il Mobility Manager – quali adempimenti? – chi se ne occupa in azienda?

Premesso che in questo momento, in cui gli imprenditori Italiani stanno facendo un grande sforzo per riprendere e rilanciare le attività, che sono obbligatoriamente rimaste in letargo per più di un anno, tutti gli adempimenti e i maggior costi che potrebbero rendersi obbligatori, in virtù di norme o leggi, oggi sono un scoglio che invece di accelerare rallenta lo sviluppo.

Detto questo lo Studio, attraverso una serie di semplificazioni, proprio con l’intento di non distrarre gli imprenditori, ha messo in atto soluzioni molto pratiche per osservate tutti gli adempimenti in scadenza a breve, e stiamo parlando del GREEN PASS (scad. 15/140/2021) e l’obbligo della certificazione per tutti i lavoratori e la nomina del Mobility Manager e la redazione del Piano degli Spostamenti Casa Lavoro cd PSCL (scad. 23/11/2021).

 

Ma andiamo con ordine:

Green Pass obbligatorio

Tutti (nessuno escluso) sono obbligati a verificare che i propri lavoratori, siano essi di tipo somministrati, professionisti o autonomi, oltre agli appaltatori, clienti, siano in possesso della certificazione verde, per poter lavorare/stare all’interno dell’azienda, ma per fare il controllo non è possibile acquisire il dato (legare il risultato della lettura del Green Pass al nome del soggetto)  ma solo annotarlo, ovvero scrivere che “tizio” è stato controllato, niente di più, non è possibile aggirare l’ostacolo mettendo il soggetto che non ne e in possesso in Smart Working, e nemmeno autocertificare la presenza del Green Pass.

Per fare ciò occorre:

  • nominare un preposto che si occupi dei controlli, della verifica e degli strumenti per poterli attuare
  • redigere un regolamento aziendale NON per forza da condividere con i sindacati
  • informare i lavoratori
  • tenere traccia dei controlli a “tappeto” o a “campione”
  • contestare al Prefetto e allontanare i lavoratori senza certificazione verde.

PER PROVVEDERE A QUESTI ADEMPINTI ed evitare salate sanzioni lo Studio ha messo a disposizione dei clienti interlocutori che vi aiuteranno e assisteranno nella redazione di tutta la documentazione necessaria, chi fosse interessato non esiti a contattare lo Studio info@geps.it – 024815610, o la persona che vi segue nella gestione del Payroll

 

Nomina del Mobility Manager e redazione del PSCL

Il MM deve redigere entro il 31 dicembre di ogni anno e, in fase di prima applicazione, entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 23 novembre 2021), il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) e lo deve comunicare al Comune di localizzazione dell’unità locale entro i successivi 15 giorni. Tale piano costituisce lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente e deve essere orientato a promuovere forme di mobilità sostenibile alternative all’uso del veicolo personale a motore;

Anche in questo caso le aziende che al loro interno hanno più di 100 lavoratori (cococo/autonomi/occasionali/somministrati) oltre a quelli assunti dall’azienda, anche i lavoratori che, seppur dipendenti di altre imprese o enti, operano stabilmente o con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro, situate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana (cerchia), in un capoluogo di Provincia o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, hanno l’obbligo della nomina.

PER PROVVEDERE A QUESTI ADEMPINTI, trattandosi di specifiche attività di Ingegneria urbana,  lo Studio ha predisposto una convenzione con la società MOVESION, l’unica ad oggi ad avere un software in grado di aiutare il Mobility Manager alla redazione del PSCL, chi fosse interessato non esiti a contattare lo Studio info@geps.it – 024815610, o la persona che vi segue nella gestione dei Payroll

 

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