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Licenziamenti – Tutela obbligatoria/reale Legge 108/90 e 604/66 (art. 18 300/70) – Tutele crescenti

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Articolo 18: la tutela reale piena

Il primo, generalmente denominato tutela reale piena, si applica:

  • nei casi di nullità del licenziamento in quanto discriminatorio o intimato in concomitanza col matrimonio o in violazione dei divieti di licenziamento posti a tutela e sostegno della maternità e della paternità;
  • nei casi in cui il licenziamento è riconducibile ad altre ipotesi di nullità previste dalla legge o è sorretto da un motivo illecito determinante;
  • nei casi in cui il licenziamento è inefficace perché intimato in forma orale.

 

Articolo 18: la tutela reale attenuata

Il secondo regime di tutela previsto dall’articolo 18 è quello della tutela reale attenuata.

Esso riguarda i casi di:

  • licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo illegittimo perché il fatto contestato non sussiste o è punito dal contratto collettivo di riferimento con una sanzione conservativa;
  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo in quanto il fatto alla base è manifestamente infondato;
  • difetto di giustificazione del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore;
  • licenziamento intimato in violazione dell’articolo 2110, secondo comma, del codice civile.

 

Articolo 18: la tutela obbligatoria piena

Nei casi residuali in cui non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo od oggettivo ad applicarsi è la tutela obbligatoria piena.

Essa comporta la condanna del datore di lavoro a risarcire il lavoratore, corrispondendogli un’indennità omnicomprensiva il cui importo è di minimo dodici e di massimo ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, calcolato tenendo conto dell’anzianità del lavoratore, del numero di dipendenti, delle dimensioni dell’attività economica e del comportamento e delle condizioni delle parti.

 

Articolo 18: la tutela obbligatoria attenuata

L’ultima tutela prevista dall’articolo 18 è la cd. tutela obbligatoria attenuata.

Essa si applica alle ipotesi di illegittimità del licenziamento per assenza di motivazione o per inosservanza degli obblighi procedurali che la legge prevede per il licenziamento disciplinare o per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Sostanzialmente in simili ipotesi si prevede la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore del lavoratore di un’indennità compresa tra le sei e le dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, valutata tenendo conto della gravità della violazione commessa.

 

Il contratto a tutele crescenti a partire dal 7 marzo 2015

Nonostante il nome possa trarre in inganno, il contratto a tutele crescenti non è tecnicamente una nuova tipologia contrattuale, ma una nuova regolamentazione del comune contratto a tempo indeterminato focalizzata, in particolare, sugli aspetti relativi al recesso datoriale illegittimo.

La sentenza della Corte costituzionale

Con la sentenza n.194/2018, in ogni caso, il calcolo dell’indennità risarcitoria secondo modalità crescenti esclusivamente in ragione dell’anzianità di servizio è stato dichiarato incostituzionale, non permettendo al giudice di valutare le singole ipotesi tenendo conto delle specificità del caso concreto.

Di fatto, quindi, la determinazione dell’indennità è tornata a dipendere in maniera di nuovo forte dalla discrezionalità del giudice, che dovrà in ogni caso restare entro i suddetti limiti minimo e massimo.

 

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