Licenziamenti sospesi art. 46 DL 18 del 17/3/20
è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e sono sospese le procedure pendenti. Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo
Alcune precisazioni:
COME DOBBIAMO PROCEDERE CON I LICENZIAMENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DEL 23 FEBBRAIO DEI DIPENDENTI DI AZIENDE EDILI A SEGUITO DEL “FINE LAVORI” PER CHIUSURA CANTIERE?
Se i licenziamenti sono “successivi al 23 febbraio 2020” ma perfezionati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (17 marzo 2020), sono efficaci e non incorrono nella sospensione disposta dall’art. 46 del “Cura Italia”. In caso contrario sarebbero impediti dal divieto della loro disposizione ai sensi dell’art. 3 della L.n. 604/66, cui fa riferimento la norma in esame.
IN MATERIA DI LICENZIAMENTI, SE HO UNA LETTERA DI LICENZIAMENTO ANTE 17 MARZO CON DECORRENZA DAL 16 MARZO E NON HO ANCORA INVIATO L’UNILAV NON POSSO PIÙ PROCEDERE?
Il licenziamento è valido perché gli effetti del licenziamento giuridicamente si perfezionano con la ricezione della lettera stessa, altra cosa è l’adempimento amministrativo come l’invio dell’UniLav ma il licenziamento è valido, fuori dall’applicazione dell’articolo 46 del presente decreto in analisi.