Legittimo il gmo diretto a migliorare l’efficienza gestionale
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 novembre 2018, n. 30259, ha stabilito che, ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966, tra le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro rientrano anche quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento della redditività dell’impresa. Devono, tuttavia, tradursi in un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo dell’impresa dal quale derivi la soppressione di una determinata posizione lavorativa. Tanto premesso, la scelta imprenditoriale non è sindacabile dal giudice nei suoi profili di congruità e opportunità, in ossequio al disposto dell’articolo 41, Costituzione.