Legge di Bilancio 2023: novità per smart working, prestazioni occasionali e bonus psicologo
In questo articolo:
- Prestazioni per vittime dell’amianto
- Reddito di cittadinanza
- Prestazioni occasionali
- Bonus psicologo
- Lavoro agile per soggetti super fragili
- Lavoratori dello spettacolo
- Attività lavorativa dei detenuti
- Enti di previdenza di diritto privato
Il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (C. 643-bis), licenziato dalla Commissione Bilancio e Tesoro – a cui è tornato stanotte per la correzione di alcune parti – sarà comunque in Aula oggi 22 dicembre.
I tempi per la sua approvazione sono molto stretti. Con ogni probabilità, il Governo porrà la questione di fiducia il 23 dicembre.
Numerose sono le proposte emendative approvate in Commissione. Riepiloghiamo le novità in arrivo in materia di lavoro e per le pensioni.
Prestazioni per vittime dell’amianto
Viene elevata dal 15% al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2023 la misura percentuale della prestazione aggiuntiva riconosciuta ai soggetti titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata (comma 356, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
È aumentata da 10.000 euro a 15.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023 la misura della prestazione erogata dall’INAIL ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale (comma 357, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Reddito di cittadinanza
Nuova stretta sul reddito di cittadinanza. Si prevede che la decadenza da beneficio intervenga sempre nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro, anche se non congrua.
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del beneficio è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità.
Dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione per almeno 10 anni (articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione. Sarà un protocollo, stipulato dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad individuare le azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti e, comunque, per l’efficace attuazione delle disposizioni.
Per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, viene prevista l’erogazione diretta al locatore dell’immobile di parte o di tutto il canone previsto nel contratto in locazione. A tale fine il beneficiario comunica all’ente erogatore i dati del locatore.
Prestazioni occasionali
Gli emendamenti approvati estendono la possibilità di acquisire prestazioni occasionali alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
Dall’articolo 64 del DDL legge di Bilancio 2023 viene stralciata la previsione di estensione della disciplina di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017 alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale, previsione confluita in nuovo articolo rubricato “Ulteriori disposizioni per il contratto per l’impiego occasionale della manodopera in agricoltura”.
NOTA BENE: Tale articolo introduce, per il biennio 2023-2024, una specifica disciplina per l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura.
In sintesi, si prevede che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato siano riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, quali:
- persone disoccupate, percettori del reddito di cittadinanza, percettori di ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
La condizione soggettiva è autocertificata dal lavoratore al datore di lavoro prima dell’inizio del rapporto di lavoro.
Il prestatore agricolo di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste dall’articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il compenso erogato è esente da imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Previsti specifici adempimenti comunicativi e previdenziali a carico del datore di lavoro.
ATTENZIONE: Il superamento del limite di durata di 45 giornate annue per singolo lavoratore comporta la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato della prestazione di lavoro occasionale a tempo determinato.
Bonus psicologo
Il limite massimo previsto per il cd. bonus psicologo, ovvero il contributo erogato dall’INPS per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi, viene portato da 600 euro a 1.500 euro per persona, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Lavoro agile per soggetti super fragili
A sorpresa, viene prevista la proroga, fino al 31 marzo 2023, del diritto allo smart working solo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, super fragili in quanto affetti dalle patologie e condizioni individuate con decreto del Ministro della salute (articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11), pertanto i genitori con figli minori di 14 anni non avranno più diritto allo smart working.
NOTA BENE: Si tratta di patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità (cfr. decreto 4 febbraio 2022)
Per tali lavoratori il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli.
Lavoratori dello spettacolo
Vengono incrementate di 60 milioni di euro per l’anno 2023, di 6 milioni di euro per l’anno 2024 e di 8 milioni di euro per l’anno 2025 le risorse per il finanziamento dell’indennità di discontinuità per il 2023 a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Attività lavorativa dei detenuti
Viene incrementata di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 l’autorizzazione di spesa per il finanziamento delle agevolazioni e degli sgravi contributi previsti dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 per l’attività lavorativa dei detenuti.
Enti di previdenza di diritto privato
Si prevede che entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, vengano definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio.
Entro sei mesi dall’adozione di tale decreto, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti a procedura di approvazione.
Si proroga al 31 gennaio 2023 il termine del 30 giugno 2022 entro il quale l’INPGI avrebbe dovuto provvedere alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, ai fini dell’adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023, i Ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta che adotta le modifiche statutarie entro 3 mesi, sottoponendole all’approvazione ministeriale.