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Le regole per il pagamento delle festività durante la sospensione dal lavoro per cassa integrazione o FIS

A) Mensilizzati op/imp:le festività civili, nazionali e religiose, non comportano la riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali mai per nessuna festività. (Carico INPS [Circ. 50943/1973 lett. B punto 6])

B) A ore imp./op:

– 25/4, 1/5 e 2/6: devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro. (L. 90/54 artt. 1 e 2)

 

– Primo giorno dell’anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono infrasettimanali:

  1. in caso di sospensione*:

prime due settimane di sospensione*: non integrabili e quindi a carico del datore di lavoro (L. 90/54 art. 3)

trascorse due settimane di sospensione*: le festività da calcolare come ore integrabili

  1. in caso di riduzione*: nell’ambito di una settimana già lavorata ad orario ridotto devono considerarsi sempre non integrabili in quanto a carico del datore di lavoro e quindi computate, secondo i criteri seguiti dall’Istituto ed illustrati nella circolare n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972, fra le ore lavorate nella settimana medesima.

 

 

*L’INPS fa precisa inoltre che per settimana di sospensione di attività si intende la settimana nella qualenon viene prestata alcuna ora lavorativa da parte del lavoratore; per settimana di riduzione di orario si intende la settimana nella quale il lavoratore effettua alcune ore di prestazione lavorativa.

Mess. Inps 013552/2009

 

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