LE PRIME NOVITÀ DECRETO AGOSTO
Le novità del Lavoro
1. Contributi
Decontribuzione al 100% per 6 mesi sulle nuove assunzioni stabili e di 3 mesi per le assunzioni di lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
2. Ammortizzatori
Proroga di 18 settimane della Cig, di cui le prime 9 senza costi per le imprese e ulteriori 9 con un’aliquota tra 9 e 18% in caso di calo del fatturato entro il 20%; proroga di altri 2 mesi di Naspi e Dis-coll
3. Nuove competenze
Incremento di 5oo milioni del Fondo nuove competenze da attivare anche per il 2021 e da utilizzare pure per transizioni occupazionali
4. Assegni di invalidità
Adeguamento dell’assegno di invalidità civile al lOO% estendendo il regime previsto per gli over 6o (circa 65o euro al mese) a tutti i maggiorenni
5. Imprese del Sud
Agevolazione pari al 30% dei contributi
6. Licenziamenti
Proroga del blocco per il periodo massimo di fruizione della Cig o dell’esonero, con alcune eccezioni
7. contratti a termine proroga al 31 dicembre
2. ANCORA 18 settimane di FIS o CIG, ma non senza sconti
Ancora 18 settimane di cassa Covid-19 per i datori di lavoro che nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. Lo stabilisce uno degli articoli i del Decreto Agosto ancora in attesa di pubblicazione.
Le nuove regole per beneficiare di questo strumento emergenziale sono queste:
– le prime nove settimane sono libere per tutti i datori
– le seconde nove va versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Il contributo è pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel caso di i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1° gennaio 2019. Quindi, possono accedere alla cassa integrazione anche le aziende che non hanno avuto penalizzazioni dall’emergenza sanitaria.
Le complessive 18 settimane devono però essere collocate nel periodo tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Le aziende che non sono riuscite a utilizzare tutte le 18 settimane previste dal precedente decreto Cura italia perdono le settimane residue.
Ai fini dell’accesso alle seconde nove settimane condizionate dal fatturato, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Inps autorizza i trattamenti e solo successivamente saranno disposte le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti.
TERMINI DI PRESENTAZIONE E NUOVI TERMNI PER VECCHI PERIODI
Le domande di accesso ai trattamenti vanno inoltrate all’istituto di previdenza, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto Agosto; dunque, per la cassa avviata a luglio il termine è fissato entro il 30 settembre.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del DL Agosto se tale ultima data è più conveniente. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Infine, spunta una sanatoria sui termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, relativi al primo pacchetto di 18 settimane previste dal decreto Cura Italia: in questo caso, sono fatti salvi gli invii fino alla data di entrata in vigore del decreto Agosto.
Il testo bollinato, inoltre, prevede che i termini d’invio delle domande di accesso ai trattamenti Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020 sono differiti al 31 agosto 2020.
6. STOP ai Licenziamenti
Resta il divieto di licenziare, ma per un periodo “mobile” collocato fino al 31 dicembre per le imprese che usano le nuove 18 settimane di cassa Covid-19 o beneficiano degli incentivi fiscali, ma spuntano alcune eccezioni.
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cig Covid, o dell’esonero dei contributi previdenziali, resta precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo. Restano esclusi dal blocco: il personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (a meno che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda) o da fallimento, o frutto di accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, stipulato dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale.
1. Niente contributi per un semestre se Sl assume a tempo indeterminato
Nel puzzle di provvedimenti contenuti nel decreto Agosto si ritrovano interventi di svariata natura che, almeno nelle intenzioni dell’Esecutivo, si prefiggono, tra l’altro, di rafforzare le misure in materia di lavoro e fisco e di garantire, altresì il sostegno e il rilancio dell’economia. Sul fronte del lavoro, oltre al prolungamento degli interventi in materia di ammortizzatori sociali, lo schema di decreto, almeno nella versione oggi conosciuta, prevede agevolazioni sia per le aree svantaggiate del Mezzogiorno (di cui si parla in un altra sede), sia per settori maggiormente colpiti dalla crisi.
Con l’entrata in vigore del decreto viene introdotto:
– un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo non si applica nei rapporti di apprendistato, nel lavoro domestico ed è strutturato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione, nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. In sintesi, quindi, per un lavoratore full time, l’incentivo non potrà eccedere 4.030 euro nel semestre (671 euro mensili). L’agevolazione, riconosciuta anche per le stabilizzazioni dei rapporti a termine successive all’entrata in vigore del decreto, non si applica in caso di assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori che abbiano avuto, nei 6 mesi precedenti, un contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda.
– Un altro esonero è riconosciuto, con le stesse modalità e identico arco temporale, per le assunzioni a tempo determinato con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La facilitazione – cumulabile con altri esoneri o agevolazioni previste dalla normativa vigente – dura per il periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, concessi anche in caso di stabilizzazione. Questa operatività è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
– Viene poi introdotto anche un particolare incentivo in favore dei datori (escluso il settore agricolo) che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di sostegno al reddito (Cigo/Cigd e Aso) stabiliti dal nuovo decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti previsti dalla precedente normativa. La facilitazione, cumulabile con altre agevolazioni, consiste in un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
Ai datori che accedono all’incentivo in rassegna si applicano i divieti sui licenziamenti; la violazione dei quali comporta la revoca dall’esonero contributivo, con efficacia retroattiva e l’impossibilit~ di richiedere le ulteriori misure di trattamenti di sostegno (Cigo-Cigd-Aso) previste dal nuovo decreto (massimo 18 settimane per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020). Possono beneficiare dell’aiuto anche i datori autorizzati ai trattamenti, per periodi che si collocano anche parzialmente – dopo i112 luglio 2020, ma in base alle precedenti disposizioni.
5. Contributi ridotti del 30% anche per i dipendenti del mezzogiorno e in aree svantaggiate
Per salvaguardare l’occupazione nelle regioni italiane caratterizzate da un maggior disagio socio-economico, la bozza del decreto legge Agosto introduce in favore dei datori di lavoro privati, con sedi in queste aree, uno specifica agevolazione contributiva del 30% da fruire per un periodo massimo di tre mesi, da ottobre a dicembre 2020.
Le regioni interessate sono quelle che nel 2018 hanno registrato un Pil procapite inferiore al 75% del valore medio dei Paesi Ue, nonchè quelle con un Pil compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Secondo la relazione tecnica del decreto legge, i territori con queste caratteristiche sono nove: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti (esclusi quelli agricoli e domestici), sia quelli neo assunti che quelli già in forza, occupati in una delle regioni svantaggiate.
La misura è pari al 30% della contribuzione complessiva dovuta dal datore di lavoro, con la sola esclusione del premio Inail, ed è concessa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, includendo il rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato.
Essendo un’agevolazione di tipo selettivo, in quanto riservata alle aziende con sedi in una delle aree individuate dal decreto, la relativa applicazione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Ue.
Ai fini dell’effettiva applicazione, sarà necessario attendere le relative istruzioni operative da parte dell’Inps.
7. Contratti a termine, rinnovo senza causali fino al 31 dicembre
Contratti a termine (sia diretti quanto a scopo di somministrazione) liberi dalle causali del decreto Dignità fino al 31 dicembre 2020. Con questa importante innovazione il decreto Agosto tenta di sostenere il lavoro flessibile regolare, adottando finalmente una normativa coerente con i fabbisogni del mercato, delle imprese e dei lavoratori. Secondo quanto prevede il testo (che riscrive integralmente l’articolo 93 del DL 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio), fino alla fine dell’anno sarà possibile, per una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, prorogare o rinnovare un contratto a termine senza applicare le causali.
Al contrario della versione precedente dell’articolo 93, la nuova norma ha una stesura chiara e, come tale, sembra destinata a un’applicazione semplice e priva di incertezze.
La regola si applica a tutti i rapporti a termine suscettibili di un rinnovo o di una proroga, qualora questi – applicando le regole ordinarie – potrebbero essere rinnovati o prorogati solo in presenza di una causale: fino alla fine dell’anno si può procedere anche senza rispettare questo adempimento. Si pensi al caso di un contratto a termine scaduto, che deve essere rinnovato. applicando la disciplina ordinaria, il rinnovo sarebbe possibile solo in presenza di esigenze sostitutive, o per ragioni straordinarie ed eccezionali. Grazie alla nuova disciplina, viene meno l’esigenza di indicare queste motivazioni e si può procedere senza formalità specifiche.
Analogo effetto si verifica in caso di proroga. Si pensi, ad esempio, a un contratto arrivato al dodicesimo mese; tale rapporto potrebbe essere prorogato, sino al termine di 24 mesi, solo con una causale, mentre in virtù della nuova disciplina può proseguire senza necessità di dimostrare la sussistenza del requisito.
La legge precisa che il rinnovo o la proroga privi di casuale sono consentiti sola una volta; tale indicazione va intesa nel senso che sono ammesse ulteriori proroghe o rinnovi, ma devono essere siglate rispettando le regole ordinarie.
Quanto alla durata dei rapporti, la norma contiene due precisazioni importanti:
– la prima che restano validi i limiti di durata previsti dalla legge: pertanto, anche con il rinnovo o la proroga acausale il rapporto non può mai proseguire oltre 24 mesi;
– la seconda precisazione riguarda la scadenza del 31 dicembre: questa è la data ultima entro cui si può sottoscrivere l’accordo di proroga o il rinnovo, ma il contratto rinnovato o prorogato può proseguire anche oltre tale scadenza, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi.
Anche se la norma non cita espressamente la somministrazione di manodopera, non ci sono dubbi sul fatto che anche i rapporti a termine collegati a tale fattispecie siano interessati dalla novità, essendo questi contratti disciplinati dalla regola ordinaria che viene parzialmente derogata.
Va infine rilevato che il legislatore ha correttamente eliminato il riferimento, contenuto nella norma inizialmente approvata con il decreto Rilancio, al “riavvio delle attività”, un inciso che poteva essere letto come una sorta di causale tipizzata.