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Le prestazioni a sostegno del reddito per le famiglie, ma quali sono?

Molte famiglie, con l’attuale crisi del lavoro, necessitano di sostegni al reddito, ma quali sono ?

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE [ANF]

Si tratta di una prestazione a sostegno del reddito per le famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente. Viene erogato con il prospetto paga mensile e la pensione.
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
La domanda va fatta direttamente sul sito dell’INPS e l’autorizzazione va da luglio a l giugno dell’anno successivo.

 

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE DEI COMUNI

È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
L’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità dall’INPS la richiesta va fatta in comune.
L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE

L’assegno per congedo matrimoniale è erogato in occasione del congedo straordinario di otto giorni concesso per matrimonio civile, concordatario o unione civile (Legge 20 maggio 2016, n. 76), da usufruire nei 30 giorni successivi alla data dell’evento.

 

CARTA ACQUISTI ORDINARIA

La Carta acquisti ordinaria è una carta di pagamento elettronica concessa a cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico. Sulla carta si accredita bimestralmente una somma di denaro che può essere utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali. La carta non è comunque abilitata al prelievo di contanti.

 

REDDITO DI EMERGENZA

Il Reddito di Emergenza (REM d.l. 34) è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Successivamente, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha introdotto la possibilità di richiedere un’ulteriore mensilità di REM (REM d.l. 104).

Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto, poi, due ulteriori quote per i mesi di novembre e dicembre 2020 (REM d.l. 137)

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge (articolo 82, commi 2, 3 e 6, decreto-legge 34/2020). Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare.

 

 

REDDITO DI CITTADINANZA (RdC) (PdC) [ex REDDITO DI INCLUSIONE (REI)]

Il Reddito di cittadinanza , è una misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio bisogna essere in possesso congiuntamente dei requisiti indicati di seguito.

Requisiti di cittadinanza sono riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere, alternativamente:

  • cittadino italiano o di un paese dell’Unione europea;
  • familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
  • titolare di protezione internazionale.

È necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Requisiti economici
Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:

  • ISEE ordinario o minorenni in corso di validità inferiore a 9.360 euro. Nel caso di attestazione ISEE con omissioni e/o difformità rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli), il richiedente, entro 60 giorni, potrà presentare all’Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme;
  • patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) inferiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;
  • patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) inferiore a:
    • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componentiincrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.

Questi massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

    • il reddito familiare non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando 6.000 euro per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è incrementata fino a 7.560 euro per la scala di equivalenza. In ogni caso questa soglia è incrementata a 9.360 euro per la scala di equivalenza qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) ai fini ISEE. Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali percepiti nel periodo di riferimento dell’ ISEE e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del Bonus Bebè).

Nessun componente del nucleo, inoltre, deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:

  • autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità;
  • navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Compatibilità

Il Reddito di Cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell’ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ ISEE (articolo 2, comma 8, decreto-legge 4/2019).

È compatibile anche con lo svolgimento dell’attività lavorativa a determinate condizioni

 

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