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Le norme più importanti da considerare dal gennaio 2025

Riforma IRPEF-IRES – Valore dei beni e servizi ceduti ai dipendenti: cambiano i criteri per il calcolo

Il D.Lgs. n. 192 del 2024, la “Riforma IRPEF-IRES”, in attuazione della legge delega n. 111/2023, ha revisionato alcuni articoli del TUIR, riguardanti anche i redditi delle persone fisiche. In particolare, il Titolo I, Capo II, del D.Lgs. n. 192/2024, interviene sui redditi di lavoro dipendente, modificando tra le altre, i criteri per la determinazione del valore dei beni e servizi, ceduti ai dipendenti, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro, modificando i criteri per la determinazione del valore dei beni e servizi, ceduti ai dipendenti, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro.

Viene così previsto che il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 89/E dell’11 aprile 2024, precisa che, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al “valore normale” soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente, anche nel caso dei beni prodotti dall’azienda e ceduti gratuitamente al dipendente. Se invece, per la cessione del bene, anche in caso di bene prodotto dall’azienda e ceduto al dipendente, o per la prestazione del servizio, il dipendente corrisponde delle somme con il sistema del versamento o della trattenuta, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.

È stato precisato inoltre che, non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente:

– le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore;

– le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

A configurarsi quale reddito per il dipendente, è solo il bene offerto in omaggio e non il bene acquistato o per il quale il lavoratore ha subito trattenute.

Si ricorda infine che, non concorrono alla formazione del reddito il “valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23”.

In questo modo, il legislatore ha previsto la possibilità per il datore di lavoro, di erogare beni e/o servizi “gratuiti” ai lavoratori, riconoscendo la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro un determinato limite di importo.

 

Legge di bilancio – Novità per i rimborsi nelle trasferte

Con la pubblicazione nel S.O. n. 43 della G.U. 31 dicembre 2024, n. 305, è in vigore dal 1° gennaio la Legge di Bilancio per il 2025, L. 30 dicembre 2024, n. 207.

Tra le varie disposizioni in materia di lavoro, il comma 81 modifica la disciplina fiscale in materia di rimborsi per le trasferte, prevista dall’articolo 51, comma 5, Tuir.

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (solo taxi e NCC) per le trasferte o le missioni, sono esclusi da imponibilità solo se i relativi pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diverse dal contante.

 

Collegato lavoro – il periodo di prova per i contratti a termine

È stata pubblicata nella G.U. n. 303  del 28  dicembre 2024 la L. 13 dicembre 2024 n. 203 (c.d. collegato lavoro).

L’articolo 13, mediante modifica dell’articolo 7, comma 2, D.Lgs. 104/2022, introduce un nuovo meccanismo per la determinazione della durata del patto di prova per i contratti a tempo determinato.

La durata del periodo di prova è, infatti, stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro; in ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

La norma fa salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva.

 

Mille proroghe: fino al 31.12. 25 le causali per i TD

È stato pubblicato nella G.U. n. 302 del 27  dicembre 2024 il D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 (c.d. 1000 proroghe).

All’articolo 14, rubricato “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo”, comma 3, si proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità, prevista dall’articolo 19, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/2015, di utilizzare causali di natura tecnica, organizzativa e produttiva, individuate dalle parti in assenza di disposizioni della contrattazione collettiva, per poter instaurare rapporti di durata superiore a 12 mesi.

 

Collegato lavoro – Dimissioni di fatto (dimissioni per fatti concludenti) senza ticket INPS

Il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024), che entrerà in vigore dal 12 gennaio, ha già trovato una prima valutazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 9740 del 2024. Tra le misure adottate ci sono alcune novità attese dalle imprese, che impattano fortemente sulla gestione dei contratti e dei rapporti di lavoro.

L’Ispettorato del Lavoro, nella stessa nota n. 9740 del 2024, si è riservato di fornire indicazioni dettagliate rispetto alle attività di verifica poste dal legislatore in capo agli Ispettorati territoriali del lavoro, con riferimento alla veridicità della comunicazione effettuata dai datori di lavoro concernente l’assenza ingiustificata del lavoratore. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni il datore di lavoro può:

– trasmettere adeguata comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro che ha facoltà di effettuare accertamenti;

considerare il rapporto risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di applicare la procedura telematica, e pagare il Ticket INPS.

N.B. Il lavoratore può dimostrare l’impossibilità di comunicare il motivo dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

Le dimissioni per fatti concludenti comportano:

  1. a) l’esclusionedel datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo NASpI;
  2. b) la facoltà per il datore di lavoro di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso;
  3. c) l’impossibilità per il lavoratore di fruire della NASpI.

 

Collegato lavoro – Lavoro agile/Smart Working

Il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024), che entrerà in vigore dal 12 gennaio fissa il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, prima non individuato espressamente dalla legge. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successive alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

 

Legge di bilancio – Maxi deduzione costo del lavo ro fino al 2027: a quali condizioni e come si calcola il beneficio

Con la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) arriva la proroga fino al 2027 della maxi deduzione del costo del 120% per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Previsto anche un incremento del 130% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti appartenenti a categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

 

Codice Appalti: in GU il decreto correttivo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante le disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il decreto è vigore dal 31 dicembre 2024.

Il correttivo al Codice Appalti inserisce 3 nuovi allegati tra i quali in particolare, il nuovo Allegato I.01 che stabilisce i criteri per l’individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e la verifica dell’equipollenza dei contratti, diversificando la disciplina tra il settore dei lavori e quello dei servizi e forniture.

Il decreto modifica numerosi articoli del codice intervenendo in diversi ambiti tra cui:

– la tutela dell’equo compenso nelle gare di progettazione: sono chiariti i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso (L. 49/2023) al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un bilanciamento tra gli interessi;

– il meccanismo di revisione dei prezzi nei contratti pubblici, con indici sintetici che permettono di adeguare gli importi contrattuali;

– la digitalizzazione dei contratti pubblici e BIM (Building Information Modeling – progettazione in modalità digitale)

 

Legge di bilancio deducibili dal reddito d’impresa solo le spese tracciate

La legge di Bilancio 2025 n. 207/2024, all’articolo 1, commi 81-83, introduce regole più rigorose per le spese di trasferta e i rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, inclusi taxi e Ncc. Per beneficiare della deducibilità ai fini Ires/Irpef e Irap, nonché per evitare che tali importi siano considerati imponibili come reddito da lavoro dipendente, è obbligatorio che i relativi pagamenti vengano effettuati tramite metodi tracciabili. Tuttavia, rimangono escluse da queste restrizioni le spese per i trasporti effettuati attraverso autoservizi pubblici di linea.

 

Collegato lavorodurata massima del contratto di lavoro a termine

Il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) all’art. 34, comma 2, specifica che le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 – concernenti la durata massima del contratto a termine– “non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 31, comma 2, del presente decreto”.

 

Legge di bilancio – Riduzione IRPEF
Da periodo d’imposta 2025, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro: 23%;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
c) oltre 50.000 euro: 43%.

 

Legge di bilancio Tassazione finge benefit per auto concesse in uso ai dipendenti

Si modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
In particolare, si prevede che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.
Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

Legge di bilancio Innalzamento del limite di esenzione per i fringe benefits
Anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, si applica la disciplina, già prevista con la legge di bilancio dello scorso anno limitatamente al periodo d’imposta 2024, più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).
Il regime più favorevole consiste:
– nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;

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