Le curiosità sulle trasferte i rimborsi spesa e il trasfertismo
Questa piccola guida non entrare nel merito di trasferte e rimborsi spese di cui abbiamo già parlato in precedenza in diversi articoli, ma è solo una piccola guida sulle curiosità che pochi conoscono in riferimento a questi due argomenti.
Caso particolare
Un caso particolare riguarda i viaggi effettuati da chi svolge attività sportiva dilettantistica.
L’Agenzia delle entrate, ha chiarito che, nel caso in cui le prestazioni sportive siano svolte al di fuori del territorio comunale dove dimora l’atleta, gli eventuali rimborsi chilometrici riconosciuti a quest’ultimo non concorrono mai a formare reddito imponibile, ferma restando la necessaria documentazione delle spese sostenute dall’atleta stesso (risol. n. 38/E/2014).
Caso particolare
Considerato il legame sussistente tra rimborso chilometrico e attività prestata in trasferta, nessun trattamento indennitario risulta dovuto per le spese sostenute dal lavoratore per recarsi dal proprio domicilio presso l’ordinaria sede di lavoro (così come non risulta dovuto alcun trattamento retributivo per il tempo impiegato nel medesimo tragitto, ovvero tra il domicilio in trasferta e la temporanea sede di lavoro).
Nonostante ciò, laddove il datore corrisponda comunque un’indennità a copertura delle spese per lo spostamento con il proprio veicolo sostenute dal lavoratore, questa andrà assoggettata a contribuzione e tassazione, concorrendo alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Un’eccezione rispetto a quanto appena detto è costituita dall’eventuale rimborso delle spese per l’utilizzo di mezzi pubblici per recarsi al lavoro, se in luogo del proprio mezzo privato, il lavoratore utilizzasse mezzi pubblici per raggiungere la località di trasferta, il rimborso analitico delle spese incontrate per il viaggio non concorrerebbe mai alla formazione del reddito del dipendente, né nel caso di trasferta in territorio comunale, né in quello di trasferta al di fuori del territorio comunale.
Infatti, con la legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il legislatore ha riconosciuto tale possibilità per il datore di lavoro, il quale potrà rimborsare (o in alternativa pagare direttamente al fornitore del servizio, o, ancora, corrispondere un anticipo in denaro al dipendente) le spese sostenute dal lavoratore per l’acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico (sia locale, che regionale ed interregionale), senza che tali somme rilevino ai fini fiscali e contributivi; a condizione tuttavia che sia conservata la relativa documentazione probatoria e che l’agevolazione sia riconosciuta alla generalità o a categorie di dipendenti (tale beneficio è inoltre esteso ai familiari del dipendente, purché gli stessi risultino fiscalmente a carico di quest’ultimo).
Meritano un’attenzione ulteriore anche le casistiche riguardanti i lavoratori non dipendenti: parlando innanzitutto di lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c., i rimborsi chilometrici effettuati a loro favore concorrono sempre a formare reddito imponibile.
Nel caso di prestatore di lavoro occasionale ex art. 54 bis, legge n. 96/2017, invece, se non è previsto alcun compenso ma solo un rimborso spese, questo non deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto; se, invece, l’importo erogato è maggiore delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività da parte del prestatore, andrà a costituire reddito di lavoro autonomo occasionale soggetto a ritenuta d’acconto.
Nel caso di professionista con partita Iva, ai fini delle imposte dirette, i rimborsi chilometrici concorrono a formare reddito e i rimborsi chilometrici erogati verranno sottoposti a ritenuta d’acconto.
Particolare attenzione e chiarimenti andrebbe fatta sulla differenza fra trasferta e trasfertismo
Si ha mera trasferta quando il datore di lavoro destina il dipendente a svolgere la prestazione in un luogo temporaneamente diverso rispetto a quello ordinario. In tale caso l’individuazione della base imponibile a fini fiscali e contributivi è prevista dall’art. 51, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (che prevede alcune soglie entro le quali le indennità di trasferta sono esenti, costituendo base imponibile i soli valori che superano tali soglie).
Viceversa, si ha trasfertismo quando la condizione di prestare il proprio lavoro fuori sede è abituale e connessa strutturalmente al tipo di prestazione di lavoro. In tali casi il lavoratore è privo di una sede fissa di lavoro, essendo obbligato a costanti spostamenti entro un’area contrattualmente definita, per questa fattispecie, l’art. 51, comma 6, del TUIR detta una disciplina differente, alla cui stregua le indennità di trasfertismo costituiscono base di calcolo delle obbligazioni contributive e fiscali nei limiti del 50%, le condizioni per poter usufruire di questa particolare agevolazione sono: