Le agevolazioni che nessuno conosce – Rimborso Naspi – Apprendisti oltre i limiti di età.
Circolare Inps 175/2013 – Decreto Legislativo 150/2013 – Messaggio Inps 441/2015 – Circolare Inps 194/2015 –
Art 41 D.lgs 81/2015
- Il Decreto Legge 76/2013, all’articolo 7 comma 5, provvede a facilitare l’occupazione dei soggetti che hanno involontariamente perso il lavoro attraverso una nuova forma di sostegno all’occupazione. A tal fine, attraverso un’integrazione della legge 92/2012, viene introdotta nel nostro ordinamento una nuova misura incentivante in favore della assunzioni, a tempo indeterminato, di lavoratori che fruiscono della Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego (NASPI). Il Decreto prevede la concessione, in favore del datore di lavoro che realizza l’assunzione, di un contributo mensile pari al 20% dell’indennità NASPI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazione. La Normativa originaria faceva riferimenti alla ASPI sostituita dalla NASPI con Decreto Legislativo 22 del 04 Marzo 2015 (entrata vigore 01/05/2015).
A decorrere dal 1° gennaio 2017, è prevista l’applicazione del regime contributivo dell’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell’art. 47, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015.
1. RECUPERO DELLA CONTRIBUZIONE NASPI
Il nuovo incentivo viene introdotto nel nostro ordinamento attraverso una modifica che l’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013, reca alla legge n. 92/2012.
Dopo l’articolo 2, comma 10, viene, infatti, inserito il comma 10bis, che così recita: “Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al venti per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le relative condizioni ostative.
Destinatari
Il beneficio è riferito alle assunzioni (anche trasformazione):
- A tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità NASPI.
- In considerazione della “ratio legis”, la nuova misura potrà riferirsi anche a lavoratori che siano destinatari della Nuova Assicurazione sociale per l’impiego, e cioè a soggetti che – avendo inoltrato istanza di concessione – abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.
Si potrà accedere all’incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità NASPI, cui, in forza della previsione contenuta all’articolo 2, c. 15 della legge n. 92/2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.
Beneficiari
Possono accedere alla nuova misura incentivante tutti i datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.
Oggetto del beneficio
L’incentivo è pari al 20% dell’importo dell’indennità residua NASPI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto. L’importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.
Beneficio da proporzionare
- Qualora questi sia stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera;
In presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), invece, l’importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.
Si precisa, altresì, che la somma a credito dell’azienda non potrà comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.
Durata
Il beneficio introdotto dalla disposizione in argomento non può comunque superare la durata dell’indennità NASPI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’assunzione e considerando il decalage stabilito dall’articolo 2, c. 9 della legge n. 92/2012.
Va tenuto, inoltre, presente che – in applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 40, lettera c), della citata legge n. 92/2012 – il diritto dell’azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
2. CONTRIBUZIONE COME APPRENDISTI
Con il messaggio numero del 2243 del 31/05/2015 l’INPS pubblica le indicazioni per usufruire dal 01/01/2017 del beneficio introdotto dall’articolo 47 del Decreto Legislativo 81/2015 riferito alle assunzioni di lavoratori percettori di trattamenti di disoccupazione. Il beneficio in commento consiste nell’applicazione della contribuzione come per gli apprendisti (massimo 30 mesi) per assunzione di lavoratori, senza limiti di età, che percepiscono trattamenti di disoccupazione.
Lavoratori Interessati
Beneficiari di
- NASpI,
- ASpI o Mini ASpI,
- Disoccupazione edile
- DIS-COLL
Su questo punto l’INPS specifica che sono considerati beneficiari anche coloro che hanno presentato la domanda, ma non hanno ancora percepito il relativo trattamento.
Incentivi contributivi e limiti temporali
Alle imprese cha assumono entro il 31/12/2018 e probabilmente 2019 persone beneficiarie di trattamenti di disoccupazione, spetta per la durata massima di tra anni l’applicazione di una contribuzione agevolata che varia in funzione della dimensione dell’azienda.
Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, per effetto della disposizione di cui all’art. 47, comma 7, del d.lgs. 81/2015, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.