NEWS

Lavoratori impatriati quale considerare come elevata qualificazione o specializzazione allungamento del periodo di agevolazione (Int. AdE 55/2025 e 53/2025)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 55 del 28 febbraio 2025 riguardante il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati e i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, che si applica in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia che è previsto  a decorrere dal periodo d’imposta 2024, dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (recante ”Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”)

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell’applicazione del nuovo regime, in assenza di specifiche preclusioni poste dalla norma con riguardo ai requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, la disposizione concerne sia lavoratori italiani che stranieri, e il richiamo al

decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 deve necessariamente intendersi effettuato solo ai requisiti relativi al possesso, alternativamente, del titolo di istruzione o di una qualificazione professionale, ivi elencati.

Per effetto delle modifiche del decreto legislativo n. 108 del 2012 inserite nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attualmente si dispone che sono «altamente qualificati» i lavoratori stranieri, ma anche italiani senza una specifica previsione di legge, e che sono alternativamente in possesso:

  1. del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno Triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
  2. dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;
  3. di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
  4. di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

La norma sopra richiamata riguarda i lavoratori “stranieri” in quanto disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere in Italia lavori altamente qualificati.

Ai fini dell’applicazione del nuovo regime che, in assenza di specifiche preclusioni poste dalla norma, riguarda sia lavoratori italiani che stranieri, il richiamo alle disposizioni contenute nelle norme sopra citate deve necessariamente intendersi effettuato solo ai requisiti relativi al possesso, alternativamente, del titolo di istruzione o di una qualificazione professionale, ivi elencati.

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 53 del 28 febbraio 2025 riguardante il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati e l’allungamento del periodo minimo di residenza all’estero.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l’attività lavorativa a favore dello stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale lavorava all’estero, la norma prevede l’allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero.

La norma non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti; dunque, il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero è aumentato a sei o sette anni in tutte le ipotesi in cui il contribuente (lavoratore dipendente, assimilato o lavoratore autonomo) al rientro in Italia presti l’attività lavorativa per il medesimo soggetto (datore/gruppo) per il quale ha lavorato all’estero. Pertanto, ad esempio, per il contribuente che al rientro in Italia intraprende un’attività professionale e rende le proprie prestazioni professionali anche nei confronti del suo precedente datore di lavoro estero, il periodo minimo di permanenza all’estero è di sei periodi d’imposta (ovvero di sette periodi d’imposta qualora sia stato impiegato in Italia, prima del trasferimento, per lo stesso datore di lavoro).

Il periodo minimo di residenza all’estero, ai fini dell’applicazione del nuovo regime impatriati è di sette periodi di imposta in quanto c’è coincidenza tra il datore di lavoro (società/gruppo) per il quale è stato impiegato all’estero nel periodo d’imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale inizierà a lavorare dopo il trasferimento in Italia, non rilevando, a tal fine, la circostanza che prima del rientro in Italia abbia interrotto il rapporto di lavoro dipendente con il suddetto datore di lavoro per svolgere un’attività di lavoro autonomo.

Condividi: