Lavoratori fragili e smart working fino al 31.12.2021 – facciamo il punto
La legge di conversione del decreto n. 111 2021 pubblicata in GU (legge 133 2021 ) ha prorogato nuovamente, fino al 31 dicembre 2021 il diritto per i lavoratori fragili di:
- svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile oppure
- essere adibiti a mansioni diverse nella stessa categoria o ad attività formative.
Si rammenta che i lavoratori fragili sono quelli in condizione di particolare rischio rispetto al contagio da COVID 19 per immunodepressione e gravi patologie croniche, disabilità gravi, comorbilità.
Nella stessa legge sono state anche inserite alcune modifiche al decreto 111 (con ulteriori misure di contenimento del COVID 19 ) .
In particolare, si prevedono
- obbligo di vaccinazione a partire dal 10 ottobre fino al 31 dicembre 2021, per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in strutture semiresidenziali per anziani e persone in situazione di fragilità;
- durate diversificate per i tamponi :
- il test antigenico rapido, se negativo, ha validità 48 ore dall’esecuzione;
- il test molecolare, se negativo, ha validità pari a 72 ore dall’esecuzione.
Non ci sono invece ancora conferme normative sul rifinanziamento della tutela dell’indennità per gli eventi di quarantena del 2021 con 900 milioni di euro.
La mancanza di risorse era stata evidenziata dall’INPS nel messaggio 2842 del 6 agosto scorso che ricordava le tutele previste dall’art 26 del dl 18 2020, successivamente prorogate da altri decreti di emergenza, in particolare:
- l’indennità di malattia per quarantena (comma 1),
- la malattia parificata al ricovero ospedaliero dei lavoratori fragili (comma 2) e
- la malattia da infezione Covid (comma 6).
Il messaggio ribadiva che:
- per gli eventi verificatisi nel 2020, le relative prestazioni saranno sempre riconosciute, con relativo aggiornamento contributivo degli estratti conto dei dipendenti interessati. I datori di lavoro devono esporli i nel flusso uniemens con i relativi codici (MV6 e MV). Solo nel caso in cui le prestazioni di malattia siano successivamente riconosciute come indebite, saranno oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale, con relativa modifica degli estratti conto contributivi.
- Per gli eventi quarantena verificatesi nel 2021, invece, in assenza della previsione di uno specifico stanziamento di fondi, le relative prestazioni di malattia non potranno essere riconosciute.
I limiti sopracitati si applicano solo parzialmente nel caso di lavoratori fragili (articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020) per i quali la tutela fino al 30 giugno 2021, è stata garantita grazie al fondo rifinanziato dal Decreto Sostegni 1 (n. 41 2021) fino al 30 giugno 2021.
Da sottolineare che l‘indennità di ricovero ospedaliero anche per la quarantena COVID non viene conteggiata ai fini del limite di assenze per malattia (periodo di comporto).